Sospensione dell’espulsione e revoca delle misure alternative al trattenimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 6374 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative al trattenimento dello straniero, previste dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, che ne costituisce il presupposto, impone la revoca delle misure adottate. Tali misure presuppongono la validità e l’efficacia del provvedimento espulsivo, sicché il giudice della convalida deve verificarne l’esistenza e l’efficacia, senza attribuire rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza. Il principio opera anche nella fase del riesame del decreto di convalida, che consente di far emergere circostanze rilevanti ai fini del controllo di legittimità ed efficacia del provvedimento presupposto.
Il Fatto
A seguito dell’adozione di un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino peruviano, il Questore, accertata l’impossibilità di eseguire immediatamente il rimpatrio e la disponibilità di un passaporto in corso di validità, aveva disposto le misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, consistenti nella consegna del passaporto e nell’obbligo di presentazione settimanale presso la Questura. L’ordine era stato convalidato dal Giudice di pace.
Il cittadino straniero, avendo nel frattempo ottenuto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione dal giudice dell’impugnazione, aveva presentato istanza di riesame ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, chiedendo la caducazione delle misure e la restituzione del passaporto. La Questura aveva espresso parere negativo, opponendosi alla revoca. Il Giudice di pace aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistenti specifiche ragioni per modificare il provvedimento in pendenza del ricorso contro l’espulsione. Avverso tale statuizione lo straniero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte suprema ha accolto il motivo di ricorso, ritenendolo fondato. L’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 prevede che le misure alternative al trattenimento possano essere disposte in luogo del trattenimento e che, su istanza dell’interessato e sentito il questore, possano essere modificate o revocate dal giudice di pace.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 10/04/2001, secondo cui il controllo del giudice della convalida non si limita a un riscontro meramente esteriore dell’esistenza del provvedimento di espulsione, ma deve investire la legittimità del trattenimento e dell’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione. Ne consegue che il giudice deve rifiutare la convalida quando il provvedimento espulsivo sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non può essere disposta la convalida del trattenimento qualora l’efficacia del provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stata sospesa, dovendo il sindacato giurisdizionale verificarne l’esistenza e l’efficacia (tra le altre, Sez. 6-1, Ordinanza n. 20869 del 2011; Sez. 6-1, Ordinanza n. 11442 del 2014; Sez. 1, Ordinanza n. 13741 del 2020). Con specifico riferimento alle misure alternative al trattenimento, strumentali all’allontanamento del cittadino straniero, la sentenza Sez. 1 n. 27692 del 2018 ha precisato che, in sede di convalida, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo sia dotato di efficacia esecutiva, non potendo attribuirsi alcun rilievo a contrarie esigenze di pubblica sicurezza, per la cui tutela l’ordinamento predispone le misure di prevenzione, adottabili esclusivamente dal giudice penale.
I principi enunciati si applicano anche all’ipotesi di richiesta di riesame del decreto di convalida, che consente di far emergere circostanze rilevanti ai fini del controllo di legittimità ed efficacia dell’espulsione presupposta. La Corte ha quindi cassato con rinvio il provvedimento impugnato, demandando al Giudice di pace, in persona di diverso magistrato, la verifica in fatto dell’intervenuta sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione, decisiva ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
Nota della Redazione
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