Persistenza quinquennale del requisito territoriale per l’esenzione Irap siciliana (Cass. civ. Sez. 5 n. 16170 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, la condizione di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 15, comma 2, della legge reg. Sicilia n. 21/2003, consistente nell’ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione e/o unità operative nel territorio della Regione siciliana, deve necessariamente persistere per l’intero quinquennio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003. La lettura combinata dei primi due commi della norma impone di riferire il mantenimento del requisito territoriale all’intero arco temporale di concessione del beneficio. La finalità della disposizione, volta a incentivare lo sviluppo delle imprese già operanti in Sicilia, è efficacemente conseguita solo se la condizione di localizzazione intraregionale sia garantita per un lasso temporale continuativo e apprezzabile, fissato ex lege in cinque anni. Ne consegue l’esclusione del beneficio per le imprese che operino integralmente nel territorio siciliano solo in modo estemporaneo o in alcuni dei periodi d’imposta rientranti nel quinquennio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, per l’anno d’imposta 2007, l’esenzione Irap prevista dall’art. 15 della legge reg. Sicilia n. 21/2003. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, era emerso che la società aveva mantenuto unità operative fuori dal territorio regionale siciliano, così difettando uno dei presupposti del beneficio fiscale. Il ricorso veniva rigettato in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva invece l’appello, ritenendo irrilevante, per l’anno 2007, la circostanza che la contribuente avesse avuto unità operative fuori dalla Regione nel triennio 2004-2006, dovendosi verificare anno per anno la sussistenza dei presupposti per fruire dell’esenzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo. Essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese, il ricorso è stato notificato all’unico socio e successore, rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg. Sicilia n. 21/2003 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. I giudici di legittimità hanno rilevato che il comma 2 della norma, nel delineare la condizione per l’operatività del beneficio, richiama espressamente l’esenzione di cui al comma 1, il quale prevede che la stessa sia concessa «per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003». Dalla congiunta lettura delle due disposizioni si ricava che la condizione del mantenimento nel territorio regionale siciliano delle strutture aziendali deve persistere in relazione all’intero quinquennio di concessione.
Tale conclusione è suffragata dalla ratio della norma, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 22271/2023), consistente nel favorire lo sviluppo delle imprese già esistenti in Sicilia mediante un particolare regime di esenzione, a condizione che queste concentrino nel territorio regionale le proprie strutture. L’obiettivo perseguito dal legislatore regionale può essere efficacemente conseguito solo se le imprese beneficiarie garantiscono il mantenimento della condizione di localizzazione per un continuo e apprezzabile lasso temporale, fissato in cinque anni. Non può invece riconoscersi il beneficio a chi operi integralmente in Sicilia solo per alcuni periodi d’imposta, in modo estemporaneo o artefatto.
La Corte ha inoltre sottolineato che, in coerenza con la costante giurisprudenza, una norma attributiva di un’agevolazione o di un’esenzione va interpretata in modo rigoroso e restrittivo (ex multis, Cass. n. 18172/2022 e Cass. n. 28055/2021). Depone ulteriormente in tal senso l’attenzione prestata dal legislatore regionale al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volta a evitare che il beneficio trasmodi in un indebito aiuto. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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