Tributi locali: l’avviso di accertamento va notificato entro cinque anni, non tre (Cass. civ. Sez. V n. 23666/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i tributi di competenza degli enti locali gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e unificato la disciplina dell’attività di accertamento dei tributi comunali e provinciali. Ai fini del dies a quo occorre distinguere: quando il contribuente abbia presentato la dichiarazione e omesso il versamento, il primo dei cinque anni è quello successivo all’annualità accertata, nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato; quando abbia omesso la dichiarazione, si guarda al termine entro il quale avrebbe dovuto presentarla, con conseguente termine più ampio per l’ente.
Il Fatto
Un ente locale notificava il 18 maggio 2017 un avviso di accertamento in rettifica per parziale omesso versamento dell’IMU dovuta per l’annualità 2012. La contribuente lo impugnava deducendo, tra l’altro, l’invalidità della sottoscrizione e la decadenza dal potere impositivo. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo rispettati i termini di decadenza e valida la sottoscrizione dell’atto.
In appello, proposto dagli eredi della contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la validità della sottoscrizione ma accoglieva l’eccezione di decadenza. Applicava l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, secondo cui la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento. L’ente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo che quella disposizione è stata abrogata e superata da normativa sopravvenuta che ha portato a cinque anni il termine di decadenza. I contribuenti restavano intimati.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte fissa anzitutto due dati pacifici in causa: l’avviso è stato notificato il 18 maggio 2017 e la fattispecie non riguarda un’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione. È la premessa che orienta l’intero ragionamento, perché da essa dipende la scelta del dies a quo.
Richiamato un proprio precedente, la Corte riporta il contenuto dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006: gli enti locali, per i tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando un apposito avviso motivato; e tali avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con quella disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dal decreto sull’ICI e, più in generale, ha unificato per i tributi comunali e provinciali la disciplina dell’attività di accertamento: notifica degli atti di accertamento e riscossione, nomina dei messi notificatori, requisiti essenziali degli atti e — per quanto qui rileva — termini di decadenza. La norma subordina alla notifica di un atto di accertamento tanto l’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei versamenti parziali o ritardati, quanto l’attività d’ufficio in caso di omesse dichiarazioni od omessi versamenti, assoggettando tutti gli avvisi a un unico termine.
Segue la distinzione dei due dies a quo, conforme all’indirizzo più recente. Se il contribuente presenta la dichiarazione e omette il versamento, si guarda al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato: per l’IMU dell’annualità 2012, in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Se invece omette la dichiarazione, si guarda al termine per presentarla — il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti, con effetto anche per gli anni successivi in assenza di modificazioni, e con regime particolare per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Nel primo caso il primo dei cinque anni è quello successivo all’annualità accertata; nel secondo l’ente dispone di un termine più ampio.
Applicati i principi, la Corte rileva che la Commissione regionale ne ha fatto malgoverno, dichiarando la decadenza sulla base di un termine triennale. Trattandosi di avviso in rettifica per la parte di IMU non versata, senza questione sulla presentazione della dichiarazione, il termine è quinquennale e il primo dei cinque anni per l’annualità 2012 è il 2013: la scadenza cadeva dunque al 31 dicembre 2017. L’avviso, notificato il 18 maggio 2017, è tempestivo. Sentenza cassata e causa decisa nel merito ex art. 384, primo comma, c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso. Le spese dei gradi di merito sono compensate, essendosi l’orientamento consolidato nel corso del giudizio; gli intimati sono condannati alle spese di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi.
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