Cessazione della materia del contendere dopo il versamento del payback ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 11112 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 configura un meccanismo di definizione agevolata della pretesa ripetitoria relativa al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: l’integrale versamento, entro il termine ivi previsto, della quota ridotta pari al 25% dell’importo originariamente determinato estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il perfezionamento di tale adempimento, ritualmente comunicato alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le successive determinazioni regionali di individuazione delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici.
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, introducendo la possibilità di estinguere l’obbligazione versando una quota ridotta del 25% dell’importo richiesto. La società ricorrente, avvalendosi di tale facoltà, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito della rettifica degli importi operata dalle amministrazioni regionali e, con istanze depositate nel maggio 2026, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, conformemente al meccanismo di definizione agevolata introdotto dalla norma sopravvenuta.
Richiamato il tenore dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, il Tribunale ha osservato che l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La stessa disposizione prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Alla luce di tali coordinate normative, il Collegio ha ritenuto obiettivamente cessata la materia del contendere, avendo la società ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto a seguito della rettifica degli importi richiesti dalle amministrazioni in applicazione della norma agevolativa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in conformità alla previsione legislativa che impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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