Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta concessione della cittadinanza e rigetto della domanda risarcitoria generica (TAR Lazio n. 10945 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, avente valenza pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso il diniego di naturalizzazione, non essendo necessaria alcuna ulteriore pronuncia nel merito. La domanda risarcitoria correlata alla mancata tempestiva concessione della cittadinanza è inammissibile o comunque infondata quando formulata in maniera del tutto generica, senza specificare il pregiudizio subito; il mancato conseguimento dello status di cittadino non preclude di per sé la permanenza sul territorio, l’esercizio dell’attività lavorativa e il godimento dei diritti fondamentali e civili, essendo sufficiente per la piena parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione il riconoscimento dello status di lungo soggiornante. L’operato dell’amministrazione in materia di sicurezza della Repubblica non è censurabile ove essa si sia attenuta alle valutazioni espresse dai servizi di sicurezza al momento dell’esame dell’istanza, secondo il principio di precauzione avanzata.

Il Fatto

I ricorrenti, padre e figlio, impugnavano i decreti ministeriali con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, primo comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Il provvedimento di diniego nei confronti del padre si fondava sull’asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica, come risultante dalle relazioni dei servizi di sicurezza, ed era questo l’unico motivo determinante anche la reiezione della richiesta di naturalizzazione del figlio. Con ordinanza collegiale il Tribunale disponeva la riunione dei ricorsi e ordinava il deposito in giudizio della relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego.

In prossimità dell’udienza pubblica, l’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame della posizione dei ricorrenti, depositava i decreti del Presidente della Repubblica con cui veniva conferita la cittadinanza italiana, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. I ricorrenti insistevano altresì per il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella concessione del beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, l’interesse fatto valere dai ricorrenti aveva trovato piena soddisfazione. La valenza satisfattiva del decreto di conferimento della cittadinanza rendeva pertanto doverosa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito delle censure dedotte avverso il diniego originario.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha disattesa in quanto formulata in maniera assolutamente generica, senza specificare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza della mancata naturalizzazione. Il Collegio ha osservato che il mancato conseguimento della cittadinanza non preclude al cittadino straniero di permanere nel territorio nazionale e di esercitarvi l’attività lavorativa, né lo priva del godimento delle libertà e dei diritti fondamentali e civili.

La motivazione valorizza il ruolo dello status di lungo soggiornante, conseguito con il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, quale titolo idoneo ad assicurare la piena parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, incluse le prestazioni amministrative e i servizi pubblici, e perfino la partecipazione politica a livello locale, sia pure subordinata alla normativa di attuazione.

Il Tribunale ha quindi ridimensionato la portata pratica del quid pluris che caratterizza lo status di cittadino, identificandolo essenzialmente nell’esercizio dei diritti politici nazionali — elettorato attivo e passivo per il Parlamento — e nella possibilità di rivestire cariche pubbliche che implicano l’esercizio del potere, come la magistratura o la diplomazia, interessi non pertinenti alla vicenda in esame. Tale riduzione dei diritti risulta peraltro compensata dal mancato assoggettamento ai correlativi obblighi, incluso il dovere di difesa della Patria sancito dall’art. 52 Cost..

Da ultimo, il Collegio ha escluso che l’operato dell’Amministrazione possa ritenersi censurabile: il Ministero non può discostarsi dalle valutazioni espresse dai servizi di sicurezza in ordine alla pericolosità per la Repubblica, come formulate al momento dell’esame della domanda, essendo irrilevante l’eventuale superamento successivo delle controindicazioni. La delicatezza degli interessi coinvolti impone infatti l’applicazione del principio di precauzione avanzata, con conseguente insussistenza dei presupposti per un accoglimento della pretesa risarcitoria. Le spese di lite sono state interamente compensate. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è stata incaricata dell’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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