Applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (TAR Lazio n. 10768 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza, che cessi dal servizio a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il beneficio dei sei scatti stipendiali deve essere computato nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno, previsto dal secondo comma della norma per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale e il suo superamento non preclude il riconoscimento del beneficio. Il regime dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina la contribuzione per i soli fini pensionistici, non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, rimasta a carico della fiscalità generale.

Il Fatto

Alcuni ex appartenenti alla Guardia di Finanza, congedati a domanda con diritto al trattamento di pensione dopo aver maturato oltre 55 anni di età anagrafica e 35 anni di servizio utile, hanno adito il TAR Lazio chiedendo l’accertamento del diritto al computo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il beneficio non sarebbe applicabile al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessa dal servizio su propria domanda. I ricorrenti hanno proposto una mera azione di accertamento del diritto, sorto al momento del congedo, in ragione della mancata evidenziazione dei sei scatti nei prospetti TFS depositati dall’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che i ricorrenti hanno correttamente proposto un’azione di accertamento del diritto alla corresponsione dei sei scatti, sorto nel momento del congedo, non essendo gli stessi indicati nei prospetti TFS dell’INPS. Nel merito, la Sezione ha confermato il principio di diritto già stabilito con la sentenza n. 18579 del 2023, relativa a fattispecie identica, secondo cui il beneficio deve essere riconosciuto anche agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 2831 del 2023 e n. 2762 del 2023).

Quanto all’eccezione dell’INPS, che escludeva la computabilità dei sei scatti perché l’elenco delle voci di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non li contempla, il Collegio ha osservato che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è disposizione successiva e dotata di effetto integrativo rispetto alla norma del 1973, come già chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1231 del 2019). Il Collegio ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’art. 6-bis si applicherebbe solo alla Polizia di Stato e non alle altre forze di polizia, rilevando che la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e ricomprende l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e gli altri corpi indicati dall’art. 16 della legge n. 121/1981, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. La norma di cui all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, invocata dall’INPS, è stata abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, mentre l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare conferma espressamente la perdurante applicazione dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Il Tribunale ha infine respinto la tesi dell’INPS sulla natura previdenziale del TFS e sull’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, osservando che tale disposizione disciplina esclusivamente l’attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile, non incidendo sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che rimane a carico della fiscalità generale, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1906/2019 e nella sentenza n. 2831/2023.

Quanto al termine del 30 giugno previsto dal secondo comma dell’art. 6-bis, il Collegio ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza: il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali. Il termine rappresenta piuttosto un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo, senza che la sua inottemperanza possa precludere l’attribuzione dei sei scatti. Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e con obbligo per l’INPS di rideterminare la prestazione, riconoscendo sulle relative somme solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite sono state compensate in ragione della non univocità dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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