Abbandono di rifiuti e ordinanza sindacale: presunzioni e responsabilità del produttore (TAR Lombardia n. 146 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del soggetto responsabile dell’abbandono di rifiuti può essere fondata su presunzioni semplici, secondo il criterio del più probabile che non. Una volta raggiunta tale prova, incombe sul soggetto individuato l’onere di dimostrare di non essere l’autore materiale della condotta illecita, allegando elementi concreti idonei a escluderne la responsabilità. L’ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non è annullabile per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il termine assegnato per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi si valuta in relazione alle concrete capacità del destinatario.

Il Fatto

A seguito di segnalazione di privati, la Polizia Locale rinveniva su un terreno agricolo una considerevole quantità di rifiuti speciali riconducibili a un cantiere edile. I sacchi recavano la denominazione di una società del parmense, la quale, interpellata, indicava l’acquirente del materiale: il titolare di un’impresa edile individuale, odierno ricorrente.

Sentito per sommarie informazioni, il ricorrente confermava la provenienza della merce dalla propria impresa, dichiarando di non sapere come fosse finita su quel terreno. Il Sindaco emetteva quindi l’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, intimando la rimozione dei rifiuti, la bonifica e il ripristino dei luoghi entro trenta giorni. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, dopo che la domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, concernente il difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che gli accertamenti svolti siano congrui: il sopralluogo, la richiesta del nominativo dell’acquirente alla società produttrice e l’assunzione di informazioni dal ricorrente integrano un quadro probatorio sufficiente secondo il criterio del più probabile che non.

Il ricorrente non ha opposto alcun elemento contrario, in particolare non ha dedotto né documentato un furto della merce, circostanza che avrebbe potuto escludere l’imputabilità dell’abbandono. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la prova della responsabilità può essere data anche attraverso presunzioni semplici, citando Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2021, n. 2003, Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2014, n. 3165 e T.A.R. Marche, sez. I, 21 settembre 2020, n. 548.

Sul secondo motivo, relativo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il Tribunale applica l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: la violazione non determina annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel giudizio non è emerso alcun elemento in senso contrario, e le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Polizia Locale, di natura sostanzialmente confessoria, avevano confermato la sua responsabilità.

Quanto al terzo motivo, l’incongruità del termine di trenta giorni è affermata in modo apodittico, senza indicare il diverso termine ritenuto congruo. Il Collegio osserva che trenta giorni per rimuovere materiali edili di scarto sono adeguati al titolare di un’impresa edile, che dispone di uomini, mezzi e competenze. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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