Silenzio della Questura sulla conversione del permesso di soggiorno e obbligo di provvedere (TAR Lombardia n. 3399 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche quando il procedimento sia sollecitato dall’iniziativa di parte. In materia di immigrazione, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 fissa in sessanta giorni dalla presentazione della domanda il termine entro cui il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito, se sussistono i requisiti. Decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione integra silenzio inadempimento e legittima il ricorso avverso il silenzio. Il giudice accerta l’illegittimità dell’omissione e ordina all’amministrazione di provvedere, con le valutazioni di competenza, entro un termine assegnato, nominando in difetto un commissario ad acta. L’amministrazione che non provi di aver adottato l’atto conclusivo né deduca ragioni giustificative dell’omissione non può contrastare l’accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha presentato alla Questura competente domanda di conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avendo un’occupazione a tempo indeterminato con mansione di magazziniere-consegnatario.
Non essendo intervenuto alcun provvedimento conclusivo, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mera forma; la Questura non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che riconosce in capo all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento, sollecitato dall’iniziativa di parte o da avviare d’ufficio, con l’adozione di un provvedimento espresso. Sul piano sostanziale, l’inerzia assume rilievo come silenzio inadempimento quando sussiste un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una funzione attribuita per legge all’organo destinatario della richiesta.
Nel caso concreto l’obbligo è ravvisato nell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione.
Il Collegio rileva che l’amministrazione, nel costituirsi, non ha fornito prova di aver adottato l’atto conclusivo del procedimento e nulla ha dedotto per giustificare l’omissione. Ritiene pertanto perfezionato il silenzio inadempimento censurato dal ricorrente, essendo ampiamente spirato, alla data di presentazione del ricorso, il termine di sessanta giorni senza definizione espressa dell’istanza.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale accerta l’illegittimità del silenzio della Questura sulla domanda di conversione e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, secondo le valutazioni di competenza, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione a cura di parte se anteriore. In difetto, su richiesta del ricorrente, sarà nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. Le spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e accessori, con rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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