Abbattimento capi infetti da brucellosi e misura di eradicazione (Cons. Stato n. 9025 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di abbattimento dei capi bufalini risultati positivi alla brucellosi non costituiscono misure di sicurezza agroalimentare adottate ai sensi dell’art. 138 Reg. UE 625/2017, bensì attuazione del programma obbligatorio di eradicazione previsto dall’art. 9, par. 1, lett. b), Reg. UE 429/2016, dal D.M. n. 651/1994, dall’O.M. 28 maggio 2015 e dalla D.G.R.C. n. 207/2019. La qualificazione giuridica dell’atto discende dalle sue caratteristiche e dal contenuto sostanziale, non dal nomen iuris o dall’errata indicazione del quadro normativo, con la conseguenza che il richiamo formale al Reg. UE 625/2017 non integra il parametro di legittimità né fonda il diritto alla controperizia ex art. 35 del medesimo regolamento. La scelta dell’abbattimento in luogo della vaccinazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della palese irragionevolezza, ed è conforme al principio di precauzione.

Il Fatto

L’appellante, titolare di un allevamento bufalino in provincia di Caserta, impugnava davanti al TAR Lazio gli ordini di abbattimento dei capi affetti da brucellosi adottati dall’ASL e gli atti conseguenti. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era respinto con sentenza della sezione terza quater.

Proposto appello, la ricorrente censurava la sentenza per violazione del Reg. UE 625/2017 e del Piano Regionale Integrato, per l’illegittimità dell’abbattimento in assenza di alternative vaccinali, per l’inattendibilità delle prove sierologiche, per il diniego del diritto alla controperizia e per l’omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Le amministrazioni appellate resistevano, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il punto di snodo è la qualificazione dei provvedimenti impugnati. L’appellante fondava le censure sul richiamo, contenuto negli ordini, all’art. 138 Reg. UE 625/2017. La Sezione ritiene invece che tale regolamento disciplini unicamente la sicurezza agroalimentare e non possa assurgere a parametro di legittimità degli atti.

Le misure attuative dei programmi di eradicazione della brucellosi trovano fondamento nell’art. 9, par. 1, lett. b), e nell’art. 31, par. 1, Reg. UE 429/2016, che demandano agli Stati membri l’adozione delle misure contenute nei piani sottoposti all’approvazione della Commissione. Richiamando la propria sentenza n. 9627 del 2022, la Sezione conferma che gli ordini di abbattimento costituiscono espressione di un’elevata discrezionalità tecnica ispirata al principio di precauzione.

La qualificazione come misura di sicurezza agroalimentare è smentita dal contenuto effettivo dell’atto. Per pacifica giurisprudenza (Cons. Stato n. 1731 del 2024), la qualificazione giuridica di un provvedimento discende dalle sue caratteristiche sostanziali e non dal nomen iuris. Gli argomenti spesi in giudizio non possono valere come integrazione postuma della motivazione.

Da ciò deriva l’infondatezza delle censure sull’omessa vaccinazione: il Reg. UE 429/2016 non impone specifiche misure, e la scelta dell’abbattimento è proporzionata, poichè la vaccinazione immunizza il singolo capo ma non elimina l’agente eziologico. L’approvazione del piano da parte della Commissione è dimostrata dal cofinanziamento delle attività di abbattimento. Quanto alle prove sierologiche, le metodiche SAR e FDC risultano avvalorate dagli organi tecnici nazionali e internazionali, mentre il test SAT è previsto solo per gli scambi di bovini.

Il diritto alla controperizia ex art. 35 Reg. UE 625/2017 non sussiste, poichè le attività di eradicazione rientrano tra le “altre attività ufficiali” escluse dal richiamo normativo (art. 1, par. 5). Infine, non ricorrono i presupposti del rinvio pregiudiziale: la disciplina nazionale costituisce puntuale applicazione di quella europea. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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