Diffida demaniale e allegati alla concessione: la verificazione smentisce il TAR (Cons. Stato n. 9027 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli elaborati planimetrici allegati alla concessione demaniale e alla successiva determinazione integrativa costituiscono parte integrante del titolo e non mere rappresentazioni grafiche prive di efficacia autorizzatoria. In tema di diffida al ripristino ex art. 54 cod. nav., l’amministrazione che contesti l’assenza di autorizzazione demaniale non può fondarsi su una lettura parziale dei titoli, dovendo valutare l’insieme della documentazione allegata alla concessione. La verificazione disposta in appello può accertare la corrispondenza tra opere contestate ed elaborati assentiti, con conseguente illegittimità della diffida per difetto di presupposti. Quanto agli elementi naturali, la diversa conformazione delle dune rispetto alla configurazione assentita non integra di per sé soppressione o innovazione non autorizzata, trattandosi di formazione dinamica soggetta all’azione degli agenti atmosferici, e l’onere di provare la condotta modificativa grava sull’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento balneare in forza di una concessione demaniale venticinquennale e di successive determinazioni integrative. All’esito di sopralluoghi, l’amministrazione comunale ha intimato la diffida al ripristino dello stato dei luoghi, contestando occupazioni abusive di zone del demanio marittimo, innovazioni non autorizzate e irregolarità nel pagamento dei canoni.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha accolto solo in parte il ricorso, ritenendo legittima la diffida per alcuni gruppi di rilievi e annullandola per altri. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha disposto un supplemento istruttorio con verificazione proprio sui rilievi per i quali il ricorso di primo grado era stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il motivo con cui l’appellante deduce la violazione dell’art. 54 cod. nav. e dell’art. 24 reg. nav., lamentando il travisamento dei titoli abilitativi. La questione centrale riguarda la fascia di pavimentazione in cotto contestata come opera priva di autorizzazione demaniale. Il TAR aveva ritenuto che nulla risultasse dagli atti in ordine alla preesistenza dell’opera.
La Corte valorizza la determinazione dirigenziale integrativa, che richiama espressamente la planimetria allegata alla concessione e dà atto delle nuove planimetrie presentate dalla società, qualificando l’omissione grafica come dimenticanza del tecnico progettista. Tale determinazione è divenuta parte integrante della concessione. La verificazione ha accertato che la pavimentazione in cotto risulta effettivamente prevista nella documentazione prodotta per la licenza di rinnovo e nella planimetria generale richiamata dalla determinazione integrativa: l’attuale estensione corrisponde agli elaborati allegati. L’appello è pertanto fondato su questo punto.
Quanto alle dune, il TAR aveva respinto le doglianze sul presupposto che la società non avesse offerto prova del loro mantenimento. La verificazione ha invece accertato la presenza delle dune e la corrispondenza della loro numerosità a quella prevista negli elaborati. Il verificatore ha tuttavia rilevato una disposizione sostanzialmente diversa ed estensione inferiore rispetto alla configurazione assentita.
Il Collegio ritiene che la contestazione originaria riguardasse la sostituzione delle dune con verde artificiale e la pavimentazione degli spazi esterni, non una modifica dimensionale. Le dune non risultano soppresse né ricoperte con verde artificiale. La Corte qualifica le dune come formazione dinamica soggetta all’azione degli agenti atmosferici, rispetto alla quale non è ragionevole pretendere immutabilità per oltre venti anni. Esclusa la soppressione, nessuna prova è stata fornita dall’amministrazione in ordine alla condotta modificativa dell’appellante.
L’appello è dunque accolto e la sentenza riformata, con accoglimento dell’originario ricorso nei limiti della motivazione. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado; le spese della verificazione sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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