Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 163 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione di parte e non procede all’esame del merito delle censure. La compensazione delle spese di lite integra una valutazione equitativa rimessa alla discrezionalità del Collegio, giustificata dalla peculiarità della vicenda nel suo complesso.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 322 del 5.11.2020, con cui è stata assoggettata alla procedura di screening di VIA ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 la modifica dell’impianto relativa al trattamento dei glicoli, unitamente al verbale di conferenza di servizi del 6.11.2020 e alla D.G.R. n. 648/2011.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi gravato la nota regionale prot. n. 2176 del 16.2.2021, con cui l’amministrazione ha confermato che la valutazione delle modifiche progettuali andava svolta in sede di verifica di assoggettabilità a VIA. Si sono costituiti la Provincia di Taranto e la Regione Puglia per la reiezione; il Ministero dell’Interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno chiesto l’estromissione. In data 29.1.2024 la difesa attorea ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata in atti dalla difesa attorea, con cui è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Su questa base, il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è dichiarato improcedibile.
La decisione non affronta il merito delle censure articolate dalla ricorrente. Restano perciò non esaminate le doglianze sulla pretesa mancanza di motivazione e di istruttoria della determinazione regionale, sull’omessa indicazione dei prevedibili effetti negativi per l’ambiente e sulla perdurante applicabilità della D.G.R. n. 648/2011 dopo la novella del D. Lgs. n. 104/2017.
Il venir meno dell’interesse alla pronuncia preclude al giudice l’esame della domanda di annullamento. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni altra questione, comprese quelle relative alla posizione delle amministrazioni costituite e all’istanza di estromissione.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione tra le parti, considerata la vicenda nel suo complesso. La statuizione riflette il carattere discrezionale della regolazione delle spese processuali e valorizza l’assenza di una soccombenza accertata nel merito. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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