Abrogato il divieto del rapido nessuna limitazione territoriale derivante (TAR Lazio n. 9340 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo che limita l’utilizzo di un attrezzo da pesca ad un singolo compartimento marittimo è illegittimo per incompetenza quando sia adottato da un’autorità diversa da quella titolare del potere autorizzatorio, individuata nella disciplina di settore. Inoltre, abrogata espressamente la norma che poneva il divieto territoriale di uso dell’attrezzo (come l’art. 11, comma 16, del d.m. 26 luglio 1995, abrogato dall’art. 4 del d.m. 26 gennaio 2012), le disposizioni regolamentari che di quel divieto costituivano mere deroghe, essendo norme permissive e non preclusive, non possono sopravvivere come autonomo fondamento giuridico di nuove restrizioni. La disciplina limitativa della pesca è materia di matrice unionale, sicché ogni restrizione all’uso degli strumenti di pesca deve fondarsi sulle fonti europee direttamente applicabili e sui relativi presupposti scientifici, non su norme interne abrogate o ultrattive.

Il Fatto

Un armatore, titolare di una licenza di pesca che lo abilitava all’esercizio della pesca costiera con l’attrezzo “rapido-sfogliare” (TBB) sull’intero territorio nazionale, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio autorizzava l’impiego del medesimo attrezzo limitatamente alle acque del Compartimento Marittimo di Roma. Il ricorrente deduceva, in tre motivi, il vizio di incompetenza dell’autorità emanante, la violazione dei decreti ministeriali richiamati nel preambolo del provvedimento e la sopravvenuta inefficacia del quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’originario divieto di utilizzo del “rapido” fosse stato espunto dall’ordinamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo concernente il dedotto vizio di incompetenza. Richiamando gli artt. 2 e ss. del d.m. 26 luglio 1995, il Collegio ha rilevato che la competenza al rilascio dei titoli abilitativi alla pesca spetta al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e non già all’articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva emanato l’atto gravato.

Con efficacia assorbente rispetto agli altri motivi, la Corte ha poi chiarito, a fini di completezza, che il quadro normativo invocato dall’Amministrazione non offriva un valido fondamento alla limitazione territoriale imposta. In particolare, il divieto di impiego dell’attrezzo “rapido” nelle acque dei compartimenti da Imperia a Molfetta, previsto dall’art. 11, comma 16, del d.m. 26 luglio 1995, risultava pacificamente e espressamente abrogato dall’art. 4 del d.m. 26 gennaio 2012, che ha introdotto la nuova nomenclatura degli attrezzi di pesca in attuazione dei regolamenti comunitari.

Il Tribunale ha quindi disatteso la tesi dell’Amministrazione, secondo cui le limitazioni territoriali sarebbero sopravvissute in forza dei dd.mm. del 9 dicembre 1996 e del 4 agosto 2000, nati come norme derogatorie al divieto originario. Tali disposizioni, come già evidenziato dalla giurisprudenza richiamata in motivazione, erano norme permissive e non preclusive, sicché non potevano trasformarsi in autonomo titolo normativo di una restrizione venuta meno con l’abrogazione della regola generale.

La decisione ha infine valorizzato la natura di disciplina europea direttamente applicabile della materia, come desumibile dal Regolamento UE n. 1380/2013 e dal Regolamento UE n. 1022/2019, osservando che le limitazioni all’uso degli attrezzi da pesca devono fondarsi su dati tecnico-scientifici attuali e su piani di gestione, non su norme secondarie interne di dubbia vigenza. L’illegittimità del provvedimento ha comportato l’annullamento dell’atto, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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