Improcedibilità per cessazione della materia del contendere in materia di payback sanitario (TAR Lazio n. 9325 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’integrale versamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società attiva nella commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e la successiva determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023, con cui le erano stati attribuiti gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 e dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34/2023 (c.d. payback sanitario). La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, unitamente agli allegati contenenti l’elenco delle quote di ripiano e le modalità di versamento. Si costituivano il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

In vista dell’udienza di trattazione nel merito, la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento alla Regione delle somme nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, chiedendo che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito.

Il Tribunale ha rilevato che la norma invocata qualifica gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici come assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il medesimo articolo prevede espressamente che l’integrale versamento estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, e che le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di riparto.

Alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la scelta del legislatore di definire la procedura attraverso il pagamento ridotto ha reso non più attuale l’interesse alla decisione nel merito.

La peculiarità della materia trattata ha infine indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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