Abusi edilizi nel campeggio: irrilevante il giudizio civile sul confine demaniale (TAR Sardegna n. 299 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di opere edilizie realizzate sine titulo non presuppone l’accertamento della titolarità dell’area su cui insistono. La pendenza di un giudizio civile volto a definire i confini con la linea demaniale non assume rilievo dirimente, perché l’abuso edilizio prescinde dalla proprietà del suolo. Il titolo autorizzativo richiamato dall’interessato deve contemplare espressamente l’opera contestata: la convenzione di lottizzazione e il permesso in sanatoria non legittimano manufatti ulteriori. L’installazione di pali con corpi illuminanti richiede la autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto B12 dell’allegato B al d.P.R. n. 380/2001, anche quando l’opera risponda a esigenze di sicurezza.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno in località costiera e gestori di un campeggio, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva intimato la rimozione di una serie di manufatti: due recinzioni in pali di legno, un setto murario, una piattaforma in legno per l’accesso dei disabili e una pluralità di colonnine idriche ed elettriche, paletti con corpi illuminanti e strutture per la videosorveglianza.

Deducevano l’illegittimità del provvedimento richiamando la licenza edilizia del 1974, la convenzione di lottizzazione del 1987 e un permesso in sanatoria del 2011. Sostenevano inoltre la necessità di attendere l’esito del giudizio civile pendente davanti al Tribunale ordinario, avente ad oggetto l’accertamento dei confini con la linea demaniale. Il TAR accoglieva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza, rigettava il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra giudizio amministrativo e giudizio civile sul confine. La questione è superata in radice: l’Amministrazione contesta la realizzazione di opere edilizie non sussumibili nell’edilizia libera e prive dei titoli autorizzatori. L’accertamento del diritto di proprietà o della demanialità dell’area non muterebbe il rilievo per cui le opere sono state eseguite sine titulo. La pregiudizialità è dunque esclusa.

Passando al merito, i ricorrenti avevano essi stessi riconosciuto l’abusività della piattaforma in legno. Per gli altri manufatti, il TAR rileva che né il permesso del 1974, né la convenzione di lottizzazione, né il titolo in sanatoria del 2011 ne hanno legittimato la realizzazione. Quanto alla recinzione, il Comune ha documentato con aerofoto la sua assenza negli anni 1977-1978 e ha già negato un permesso in sanatoria per il tratto a confine con il mare: circostanza che attesta la consapevolezza dei ricorrenti e l’assenza di un titolo idoneo. La convenzione di lottizzazione, del resto, non contiene alcun riferimento esplicito alla recinzione o al setto murario.

Quanto alle opere del punto 5, il Collegio esclude che siano riconducibili alle opere di urbanizzazione oggetto della convenzione del 1987, limitata all’allacciamento delle strade, alla fognatura e alla rete idrica. Il rilievo secondo cui i pali per la videosorveglianza erano stati originariamente installati per diramare avvisi di sicurezza non esime dall’osservanza del procedimento amministrativo: era necessaria la autorizzazione paesaggistica, prevista dal punto B12 dell’allegato B al d.P.R. n. 380/2001 per gli impianti di illuminazione, data la presenza dei corpi illuminanti.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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