Abusi edilizi su area sportiva: valutazione unitaria e ordine di demolizione (TAR Lazio n. 45 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere edilizie abusive l’amministrazione deve valutarne l’incidenza sull’assetto del territorio in modo globale, non atomistico, poiché la considerazione frazionata dei singoli interventi non consente di cogliere l’impatto effettivo. La concessione edilizia in sanatoria non legittima le opere difformi rispetto ai grafici allegati al titolo, né quelle realizzate successivamente e non coperte da alcun titolo abilitativo. L’eventuale omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto incidere sull’accertamento dei fatti. Gli interventi che modificano suolo a destinazione agricola e comportano incrementi volumetrici richiedono il permesso di costruire e non rientrano nella edilizia libera.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni siti nel Comune di Alatri adibiti a centro sportivo e concessi in locazione, impugnava l’ordinanza di demolizione con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, adottata dall’amministrazione comunale all’esito di un sopralluogo. L’atto contestava la chiusura di una porzione di portico con incremento volumetrico, la realizzazione parziale di un campo da padel su terreno agricolo, una pavimentazione mista asfalto-erba sintetica, un piazzale in breccia, un camminamento e una pavimentazione in betonelle di cemento.
Il ricorrente deduceva la propria estraneità alla realizzazione delle opere, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, sostenendo la destinazione sportiva dei terreni e l’esistenza di un titolo in sanatoria. Eccepiva inoltre che gli interventi rientrerebbero nella edilizia libera o, al più, sarebbero soggetti a comunicazione di inizio attività. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare; all’udienza pubblica la causa era riservata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto alle garanzie partecipative, ha osservato che l’eventuale partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto incidere su quanto accertato dall’amministrazione, risultando sufficientemente documentato che le opere contestate non rientrano tra quelle indicate nella domanda di condono e non sono legittimate da altro titolo edilizio.
Nel merito, il Tribunale ha valorizzato la verifica condotta dal Comune con l’ausilio dei grafici allegati alla concessione edilizia in sanatoria: dal sopralluogo emergevano diversi ed evidenti abusi edilizi, tra cui la chiusura di una porzione di portico con incremento volumetrico di circa mc. 35,00, la modificazione di suolo agricolo mediante camminamento in breccia, lo sconfinamento del campo da padel rispetto ai grafici della SCIA, un piazzale in breccia, una pavimentazione mista e una pavimentazione in betonelle.
Il Collegio ha rilevato che tali interventi sono stati realizzati senza i prescritti titoli abilitativi, senza le autorizzazioni sismiche e su terreni a esclusiva destinazione agricola, senza che parte ricorrente abbia prodotto elementi idonei a confutare la puntuale esposizione dell’amministrazione. Ha quindi richiamato il principio secondo cui, per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento consistente in una pluralità di opere, occorre un apprezzamento globale, poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo (T.A.R. Milano, sez. II, n. 845 del 2023).
Su questa base il Tribunale ha concluso che la moltitudine di interventi, nel loro insieme, ha prodotto un rilevante impatto sul territorio che giustifica l’adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.