Annullamento d’ufficio in esecuzione del giudicato e potere demolitorio del Comune (TAR Liguria n. 845 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi esercitato dal Comune in esecuzione di una sentenza che ne ha accertato l’illegittimità non costituisce espressione dell’autotutela disciplinata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma adempimento dell’obbligo conformativo discendente dal giudicato, con la conseguenza che non è richiesta l’esternazione dell’interesse pubblico. La misura demolitoria conseguente va applicata indipendentemente dalla natura formale o sostanziale dei vizi, non essendo percorribile la fiscalizzazione dell’abuso. È invece illegittima, per violazione dei principi di tipicità degli atti amministrativi e delle fattispecie sanzionatorie, la statuizione che vieta l’utilizzo dell’opera abusiva nelle more della demolizione, non trovando essa alcun fondamento normativo.
Il Fatto
Il controinteressato, proprietario di altro alloggio nello stesso stabile, aveva diffidato il Comune a intervenire sull’attività edilizia realizzata dal ricorrente nella propria unità immobiliare, consistente nell’ampliamento di un bovindo, nella realizzazione di un ascensore di collegamento con il box auto e nell’ampliamento a sbalzo di un terrazzo. Con la sentenza della Sezione n. 342 del 23 marzo 2023 è stato accolto il ricorso avverso il diniego comunale, rilevando il carattere unitario dell’intervento, la necessità del consenso condominiale per l’opera incidente su parti comuni e la riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia “pesante”, con conseguente obbligo di permesso di costruire; è stata inoltre accertata l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica.
Accolto il ricorso per ottemperanza con la sentenza n. 106 del 12 febbraio 2024, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 1 del 7 marzo 2024, annullando i titoli edilizi e ingiungendo la demolizione. Il ricorrente l’ha impugnata davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sull’asserita erroneità della sentenza n. 342/2023 e sull’illegittimità derivata del provvedimento, è superato dal rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato n. 292 del 15 gennaio 2025, che ha confermato la pronuncia di primo grado. Il presupposto del provvedimento impugnato risulta dunque consolidato.
Il secondo motivo non è fondato. La sentenza passata in giudicato ha accertato il carattere unitario dell’intervento, nonostante la parcellizzazione dei titoli abilitativi: ne deriva, come logico corollario, la necessità del permesso di costruire per l’intervento nel suo complesso e non per la sola parte autonomamente qualificabile come ristrutturazione pesante. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per mancata indicazione dell’interesse pubblico, il Collegio osserva che l’autotutela non è stata attivata spontaneamente dall’Ente, ma in esecuzione della sentenza n. 342/2023 e della successiva sentenza n. 106/2024: in tale contesto il potere di annullamento non discende dalla norma sull’autotutela, bensì dall’obbligo conformativo all’accertamento giudiziale.
Anche il terzo motivo è infondato. La misura demolitoria costituiva espressione dell’obbligo conformativo gravante sull’Amministrazione e doveva essere applicata indipendentemente dalla natura formale o sostanziale dei vizi dei titoli annullati. La via della fiscalizzazione dell’abuso non è percorribile, non ricorrendo un’ipotesi di annullamento del permesso per vizio procedurale astrattamente convalidabile, ma di interventi realizzati in assenza del necessario permesso di costruire: la fattispecie non rientra nel perimetro dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
È invece fondato il quarto motivo. Il ricorrente ha interesse a dolersi del divieto di utilizzo dell’opera nelle more della demolizione. A prescindere dall’indeterminatezza del divieto, che richiama una singola opera non individuata, esso non trova fondamento in alcuna disposizione normativa e confligge con i principi di tipicità degli atti amministrativi e delle fattispecie sanzionatorie. Ne consegue l’annullamento in parte qua dell’ordinanza, con condanna del ricorrente, in ragione della prevalente soccombenza, alla rifusione delle spese in favore del controinteressato.
Nota della Redazione
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