Abusi in zona vincolata, irrilevante il titolo edilizio invocato (Cons. Stato n. 8451 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’ordinanza di demolizione è legittima a prescindere dal titolo edilizio astrattamente richiesto per l’intervento. Opera il principio di indifferenza del titolo: ciò che rileva è la realizzazione dell’opera in zona vincolata e in assenza di autorizzazione paesaggistica, non la qualificazione dell’abuso come nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione. La sanzione ripristinatoria resta dovuta anche se l’opera fosse assentibile con mera S.C.I.A., ove manchi il titolo paesistico. Quanto all’epoca di realizzazione del manufatto, l’onere della prova grava sul privato interessato, per il principio di vicinanza della prova: solo il proprietario dispone degli elementi idonei a collocare l’opera anteriormente alla legge n. 765/1967.
Il Fatto
Il ricorrente acquista nel 2010 un immobile in Ravello, comprensivo di un corpo di fabbrica destinato a zona forno, cucina e deposito. Nel 2014 la Polizia Locale accerta la realizzazione di un manufatto di ulteriori tre ambienti e due bagni, in assenza di titoli edilizi, paesaggistici e nel contrasto con le norme di salvaguardia del Parco dei Monti Lattari. Il Comune adotta l’ordinanza di demolizione, qualificando le opere come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001.
Il proprietario impugna davanti al TAR Campania, sede di Salerno, che rigetta il ricorso. Propone appello deducendo un unico motivo, articolato in due parti: le opere sarebbero ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, assentibili con S.C.I.A. e soggette alla sola sanzione pecuniaria ex art. 37; l’immobile risalirebbe a epoca anteriore al 1967, con conseguente insussistenza dell’obbligo di titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato incontestato del vincolo paesaggistico gravante sull’area. Richiama l’art. 33, comma 3, del t.u. edilizia, che impone all’amministrazione di ordinare la restituzione in pristino per le opere eseguite su immobili vincolati, e osserva che la giurisprudenza amministrativa costante ha già affermato l’indifferenza del titolo edilizio rispetto alla legittimità dell’ordine di demolizione.
La qualificazione dell’intervento come manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione diventa quindi irrilevante. Ciò che conta è che l’opera sia stata realizzata in zona vincolata in assoluta carenza di titolo sotto il profilo paesaggistico e urbanistico, indipendentemente dalla tipologia dell’abuso. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di alterazione dell’aspetto esteriore, l’autorizzazione paesaggistica è comunque necessaria: la sanzione demolitoria è doverosa anche quando l’opera sia pertinenziale o precaria e assentibile con mera denuncia di inizio attività.
Quanto al secondo argomento, il Collegio rileva la debolezza degli indizi addotti. L’attestazione sull’epoca di costruzione contenuta nell’atto notarile proviene dalla parte alienante, mentre il notaio si è limitato a darne conto; le aerofotogrammetrie depositate non indicano la data di scatto. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2262 del 2025 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5547 del 2024: l’onere probatorio sull’epoca di ultimazione anteriore al 1967 incombe sul privato, unico soggetto nella disponibilità dei documenti.
Il criterio di riparto discende dall’applicazione alla materia edilizia del principio di vicinanza della prova: l’amministrazione non può materialmente accertare la situazione dell’intero territorio. Le fotografie del 1977 prodotte dall’appellante, peraltro, si collocano in epoca successiva al 1967 e risultano irrilevanti. L’istanza di verificazione è respinta in quanto il ricorso è palesemente infondato. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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