Diniego di condono edilizio e preavviso di rigetto: illegittimo senza 10-bis (TAR Sicilia n. 3551 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega la sanatoria edilizia è illegittimo per vizio procedurale ove non sia preceduto dall’avviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’istituto del preavviso di rigetto, per la sua portata generale, si applica ai procedimenti di condono e di accertamento di conformità, perché consente al privato un apporto collaborativo idoneo a orientare la determinazione finale. Il privato che denuncia la lesione delle garanzie partecipative deve però indicare gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto dell’atto. Il divieto di sanatoria giudiziale, ricavabile dall’ultimo inciso dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, impedisce all’amministrazione di dimostrare in giudizio la natura vincolata della scelta e la sua invariabilità. Il diniego non è integrabile in giudizio con gli atti difensivi, per il divieto di integrazione processuale della motivazione. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, al di fuori delle ipotesi in cui è dovuta nella misura massima, postula una graduazione motivata secondo proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2009 un immobile per il quale i danti causa avevano presentato, nel 2004, istanza di condono ex art. 32 l. n. 326/2003. Nel corso degli anni l’area interessata era stata dotata di ulteriori manufatti — tettoie, uno sgabuzzino, una scala in ferro, un manufatto in lamiera, un piccolo locale in muratura — che il ricorrente assume autonomi e marginali rispetto all’edificio condonato.
Nel settembre 2024 la polizia municipale accertava difformità tra lo stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato all’istanza. Il Comune notificava quindi il diniego di sanatoria con ordine di demolizione, ritenendo che la pratica, per le difformità riscontrate, perdesse efficacia. Seguivano l’accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Il ricorrente impugnava tutti gli atti, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo, incentrato sul mancato preavviso di rigetto. Richiamata la giurisprudenza recente del Consiglio di giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato, il Tribunale ribadisce che l’art. 10-bis l. n. 241/1990 trova applicazione anche nei procedimenti di regolarizzazione edilizia, perché la sua portata è generale e la fase partecipativa è funzionale a una diversa conclusione della vicenda.
Il vizio rileva solo se il privato allega gli elementi che avrebbero potuto influire sull’esito. Nel caso concreto la partecipazione avrebbe aperto un dialogo su aspetti plurimi: consistenza delle opere aggiuntive, loro autonomia, avvenuta acquisizione del manufatto in lamiera. Il Comune obietta che la valutazione sarebbe stata vincolata, ma il Collegio richiama l’ultimo inciso dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, come modificato dal d.l. n. 76/2020, che esclude la cosiddetta sanatoria giudiziale proprio in caso di violazione dell’art. 10-bis.
Il Tribunale esclude poi che i verbali di sopralluogo e le annotazioni di servizio del settembre 2024 possano svolgere funzione sostitutiva dell’avviso: si tratta di atti endoprocedimentali privi di efficacia ai fini del contraddittorio. A ciò aggiunge il difetto di motivazione sulle questioni controverse e il divieto di integrare in giudizio la motivazione con gli atti processuali.
Accolta la domanda demolitoria del ricorso introduttivo, con assorbimento degli altri motivi, il Collegio dichiara la fondatezza derivata delle censure avverso l’acquisizione al patrimonio comunale e la sanzione. Su quest’ultima aggiunge una ragione autonoma: l’irrogazione del massimo edittale è illegittima perché priva di adeguata motivazione. Il comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 impone la misura massima solo in presenza delle condizioni ivi previste, altrimenti richiede una graduazione ancorata alla tipologia dell’abuso. Il risarcimento è invece rigettato perché la domanda è generica e non provata. Spese compensate.
Nota della Redazione
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