Dissenso qualificato e VIA: il rinvio al Consiglio dei Ministri esclude l’inerzia e la natura provvedimentale dell’atto (TAR Basilicata n. 91 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e l’insediamento di un commissario ad acta per l’ottemperanza non fanno venire meno il potere dell’Amministrazione di provvedere, quando sopravvengano nuovi elementi che impongono una rinnovata valutazione. La sopravvenienza di un dissenso qualificato tra le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di valutazione di impatto ambientale integra i presupposti per il deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della l. n. 400/1988, atto idoneo a determinare il venir meno dell’inerzia del Ministero procedente. L’atto con cui un’Amministrazione richiede l’attivazione di tale rimedio ha natura interlocutoria ed endoprocedimentale e non è, pertanto, autonomamente impugnabile. Non è applicabile il silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della l. n. 241/1990 al parere del Ministero della Cultura reso in sede di V.I.A.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto eolico impugnava la nota con cui il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attivazione del rimedio di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della l. n. 400/1988, al fine di comporre il dissenso espresso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale PNRR sullo schema di provvedimento di compatibilità ambientale. La ricorrente, che aveva ottenuto la nomina di un commissario ad acta per l’inerzia dell’Amministrazione, chiedeva l’accertamento della nullità o, in subordine, l’annullamento degli atti impugnati, deducendo anche l’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale al parere del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Con riferimento all’actio nullitatis, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione non perde il potere di provvedere in presenza di un commissario ad acta nominato e insediato per sopperire all’inerzia, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021. La sopravvenienza del parere negativo del Ministero della Cultura ha determinato l’inverarsi dei presupposti, ossia l’esistenza di un dissenso qualificato tra le Amministrazioni, tale da giustificare il deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri. Tale atto è stato considerato idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero procedente, in conformità con il precedente della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 2080 del 2026.
Quanto alla domanda subordinata di annullamento, il Collegio ha rilevato, in disparte i dubbi sulla natura provvedimentale dell’atto, la sua natura interlocutoria ed endoprocedimentale, non essendo idoneo a produrre effetti lesivi immediati. Ha quindi ritenuto non condivisibile la tesi della ricorrente circa l’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della l. n. 241/1990 al parere del Ministero della Cultura in sede di V.I.A., richiamando una propria precedente decisione su analoga questione (T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 142/2026). Il Tribunale ha escluso, infine, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, ciò anche in considerazione della preminente esigenza che l’Amministrazione valuti espressamente la rilevanza paesaggistica del progetto. La domanda cautelare è stata respinta con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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