Il Comune deve rivalutare l’abuso edilizio con istruttoria adeguata (TAR Molise n. 181 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nuova ordinanza di demolizione adottata dopo l’annullamento giurisdizionale non elude il giudicato quando recepisce la qualificazione delle opere già imposta dal giudice e si limita a sanzionare i soli interventi non coperti dal titolo edilizio. Il contenuto descrittivo del verbale di sopralluogo resta utilizzabile, ove non investito da censure, quale base istruttoria dell’atto successivo. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. La qualificazione di un’opera come manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 non esonera l’Amministrazione dall’onere di una verifica tecnica effettiva dei presupposti, il cui difetto determina annullamento parziale per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di opere eseguite in un appartamento e la riduzione in pristino. L’atto sostituiva una precedente ordinanza, già annullata dal TAR con sentenza n. 32 del 3 febbraio 2022 per non aver considerato un’autorizzazione edilizia del 1991 relativa ai lavori interni e per aver qualificato gli interventi come nuova costruzione.
Il nuovo provvedimento dava atto di quel titolo e concentrava la sanzione su tre opere non coperte: la demolizione di un setto con allargamento di un’apertura, la demolizione di una porzione di muro portante e la sostituzione del solaio. I ricorrenti deducevano l’elusione del giudicato, la violazione delle regole del contraddittorio e l’erronea qualificazione degli abusi. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura di elusione del giudicato. Il dispositivo della precedente sentenza va letto alla luce della motivazione: l’annullamento del verbale di sopralluogo investiva solo il profilo dell’omessa considerazione dell’autorizzazione n. 11/1991, non il contenuto descrittivo dello stato dei luoghi. Quel contenuto resta quindi utilizzabile, non essendo stato attinto da censure.
Cadono anche le doglianze sul contraddittorio. Le ordinanze di demolizione non richiedono la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto a contenuto vincolato rispetto al quale la partecipazione del destinatario non assume rilievo, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Nessuna disparità di trattamento sussiste rispetto ai soggetti denunciati, versando costoro in posizione oggettivamente differenziata. Quanto al sopralluogo, il tecnico operò con il consenso di chi avrebbe potuto escluderlo.
Nel merito, il Tribunale accoglie solo in parte. Per l’opera sub a), la natura portante del setto è smentita dalla planimetria catastale del 1939, che ne evidenzia lo spessore da tramezzatura: l’addebito è annullato per travisamento dei fatti. Per l’opera sub c), il verbale non indica alcun accertamento sulla preesistenza e sullo stato attuale del solaio, sicché l’addebito difetta di istruttoria e di motivazione.
Resiste invece l’opera sub b): la planimetria del 1939, raffrontata a quella del 2021, conferma il ragguardevole spessore del muro e quindi il carattere portante. Gli asserti contrari dei ricorrenti restano apodittici, gravando su di essi l’onere probatorio. Non opera il richiamo all’art. 26 della legge n. 47/1985, che presuppone l’assenza di pregiudizio alla statica, né risultano censure specifiche sull’uso della sanzione demolitoria. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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