Silenzio rigetto sulla sanatoria e improcedibilità del ricorso contro l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2106 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, dopo aver presentato istanza di accertamento di conformità, non impugni il silenzio rigetto formatosi sull’istanza per l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il diniego tacito di sanatoria, non contestato, si consolida e supera, quanto al riconoscimento della natura abusiva delle opere, il provvedimento impugnato, cristallizzandone l’efficacia. La mancata impugnazione del diniego tacito comporta il venir meno dell’interesse allo scrutinio dei motivi con cui si contesta l’ordine di demolizione. L’ordine di ripristino costituisce atto dovuto e vincolato, la cui motivazione si esaurisce nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato, a seguito di procedura di vendita senza incanto, un immobile costituito da un locale deposito con terrazza a livello, ricadente in un complesso condominiale. Nel decreto di trasferimento era precisato che, rispetto al locale previsto nel progetto originario, era stato realizzato abusivamente un ampliamento con creazione di unità abitativa, da demolire.
A seguito di accertamenti, il Comune ha rilevato la realizzazione di un ampliamento con cambio di destinazione d’uso a residenziale e l’installazione di un manufatto in profilati metallici chiuso lateralmente con vetrate scorrevoli. Con determinazione dirigenziale ha ordinato al ricorrente la demolizione dei lavori entro novanta giorni. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità connessi al silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e non esitata dal Comune. Il difensore ha chiesto un rinvio per dedurre sul rilievo, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza successiva.
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza di accertamento di conformità non risulta accolta con provvedimento espresso di sanatoria. Il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 conduce alla formazione del silenzio rigetto: per costante giurisprudenza l’inutile decorso del termine comporta la reiezione della domanda, con formazione di un vero e proprio provvedimento tacito di diniego (richiamate Cons. Stato sez. VI n. 5664 del 2023 e n. 2704 del 2023). Il diniego tacito è divenuto inoppugnabile, non avendo il ricorrente né allegato né dimostrato l’avvenuta impugnazione.
Il Collegio ha ribadito che avverso il diniego tacito l’interessato ha l’onere di agire tempestivamente per dimostrare la compatibilità dell’opera con la normativa applicabile (richiamate Cons. Stato sez. VI n. 6809 del 2021 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2004 del 2023). L’acquiescenza al diniego implica l’accertata inesistenza dei presupposti della doppia conformità, in difetto dei quali il permesso in sanatoria non può essere rilasciato. La tesi difensiva dell’inerzia dell’ufficio è stata ritenuta generica e indimostrata, risultando smentita dalla documentazione in atti e non essendo provvedimenti di sospensione del procedimento.
Nel merito, la domanda di annullamento è stata comunque dichiarata infondata. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, con motivazione adeguata nella descrizione delle opere e nella constatazione dell’abusività. La sanzione demolitoria può essere irrogata al proprietario anche se estraneo alla commissione dell’abuso, essendo l’abusività una connotazione di natura reale. Quanto al manufatto metallico, il Collegio ha escluso la qualificazione come pergolato, pergotenda o gazebo, essendo la struttura chiusa su tutti i lati, aderente all’immobile e stabilmente configurata, con conseguente necessità del permesso di costruire. Le ulteriori sanzioni non risultano irrogate e attengono a poteri non ancora esercitati, sottratti al sindacato ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.