L’AGEA non può disapplicare l’atto comunale che conferma il titolo di conduzione (TAR Abruzzo n. 282 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Organismo pagatore non dispone del potere di accertare in via incidentale la legittimità dei provvedimenti adottati da altra amministrazione per la cura di interessi diversi dagli interessi finanziari dell’Unione, né di disapplicarne gli effetti. Ove ravvisi profili di illegittimità dell’atto altrui, deve esperire gli ordinari mezzi di tutela: il ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario o la stimolazione dell’autotutela. In difetto, l’AGEA resta vincolata alla determinazione comunale che ha riconosciuto l’efficacia retroattiva del rapporto concessorio, e deve accertare la continuità del presupposto fattuale per l’erogazione. È quindi illegittimo, per difetto di attribuzione del potere esercitato, il provvedimento di decadenza dei contributi fondato sulla sopravvenuta inidoneità del titolo di conduzione.
Il Fatto
Il Comune ha assegnato in concessione, mediante avviso pubblico, terreni del demanio civico ad uso pascolivo. L’aggiudicataria in associazione temporanea ha subassegnato alla società ricorrente un lotto per l’esercizio del diritto di pascolo. La società ha presentato all’AGEA la Domanda Unica di pagamento per la campagna PAC 2021 e le domande PSR Abruzzo 2021 per le Misure 10 e 13, dichiarando nel fascicolo aziendale la disponibilità del terreno.
La Prefettura ha adottato un’informazione interdittiva antimafia nei confronti della mandataria, e il Comune ha dichiarato la risoluzione di diritto dei contratti. Seguita la sostituzione dell’impresa mandataria, il Comune ha revocato la precedente determinazione e ha dato atto della vigenza dei contratti di concessione. L’AGEA, ritenendo inapplicabile l’art. 48, comma 17, d.lgs. n. 50/2016 alle concessioni pascolive e carente l’interesse pubblico alla continuità, ha disapplicato la determinazione comunale e ha dichiarato la decadenza dei contributi, intimando alla società e ai soci la restituzione in solido. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
In assenza di graduazione dei motivi, il Collegio esamina con priorità la seconda censura, per la radicalità del vizio dedotto. La questione è se l’AGEA potesse disattendere, nel valutare il presupposto delle erogazioni, la determinazione con cui il Comune ha riconosciuto l’efficacia retroattiva del rapporto concessorio.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento formatosi sulla peculiare fattispecie, espresso da TAR Abruzzo n. 388 del 2024: la determinazione comunale non poteva essere disapplicata dall’AGEA, che, ove ne avesse ravvisato profili di illegittimità, avrebbe dovuto esperire gli ordinari strumenti di tutela, quali il ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario o la stimolazione dell’autotutela.
Nessuna disposizione, nel sistema interno ed euro-unitario, attribuisce all’Organismo pagatore il potere di accertare in via incidentale la legittimità di provvedimenti adottati da altra amministrazione per interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione, in rapporti amministrativi nei quali esso non è coinvolto. Il Collegio richiama in tal senso TAR Lazio n. 17987 del 2023 e TRGA Trento n. 86 del 2023, confermata da Cons. Stato n. 2132 del 2025.
Pertanto l’AGEA, in difetto dell’esperimento dei mezzi di tutela, era vincolata alla determinazione comunale e avrebbe dovuto accertare la continuità del presupposto fattuale, ossia la disponibilità giuridica del terreno per il periodo di pascolo. Il provvedimento di decadenza e la conseguente iscrizione nel registro dei debitori sono illegittimi, con assorbimento delle ulteriori censure in ragione del difetto di attribuzione.
Il Collegio compensa le spese tra le parti costituite e non ne dispone la ripetibilità verso il Comune, evocato a mero titolo di litis denuntiatio. Rilevati possibili profili di illeceità nella gestione del rapporto concessorio e di frode agli interessi finanziari dell’Unione, dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila.
Nota della Redazione
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