Epoca di realizzazione dell’abuso edilizio e onere della prova (Cons. Stato n. 4187 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di dimostrare che un’opera edilizia priva di titolo è stata realizzata in epoca anteriore al 1967, con conseguente consumazione del potere repressivo, grava sul privato e richiede una prova rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti specificamente allegati e non si estende alle valutazioni e alle conclusioni tecniche della perizia di parte, che restano liberamente apprezzabili dal giudice e non invertono l’onere probatorio. L’erronea indicazione catastale non inficia l’ordine demolitorio quando l’abuso risulti univocamente identificato per collocazione, natura e dimensioni. I corpi aggettanti adibiti a bagno, esterni alla sagoma e idonei ad ampliare la volumetria, non integrano edilizia libera né hanno natura pertinenziale in senso urbanistico.

Il Fatto

Il Comune di Tufara adotta l’ordinanza n. 2/2022, con cui ingiunge ai proprietari di un fabbricato la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di tre opere: un balcone al primo piano, un corpo aggettante destinato a bagno sul medesimo balcone e un secondo corpo aggettante adibito a bagno al piano terra. L’abuso è qualificato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Il provvedimento nasce da una segnalazione di una vicina, seguita a una consulenza tecnica resa in una controversia civile, e da una precedente pronuncia del TAR Molise (sentenza n. 377 del 2021), che aveva dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere. Il TAR Molise, con sentenza n. 223 del 2023, accoglie in parte il ricorso, annullando l’ordine con riferimento alla balconata nella parte eccedente la consistenza del 1974 e al bagno del piano terra. I privati propongono appello, riproponendo le censure sui capi di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il devolutum: in difetto di costituzione del Comune e di appello incidentale, i capi della sentenza sfavorevoli all’Amministrazione sono coperti da giudicato interno. Il giudizio resta limitato alle statuizioni di rigetto riguardanti la congiunzione e l’ampliamento del balcone e il bagno sul medesimo balcone.

Nel merito, l’appello è respinto. Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte chiarisce che il primo giudice ha distinto fattispecie documentalmente diverse, non situazioni identiche. L’elaborato grafico allegato alla richiesta di licenza del 1974, respinta, attesta l’esistenza di due poggioli separati da 30 cm; il bagno sul balcone non compare in quel grafico ma nel prospetto allegato alla concessione del 1980, con collocazione temporale dell’opera tra il 1974 e il 1980. Le risultanze d’archivio dimostrano che lo stato dei luoghi era diverso già dopo il 1967, sicché le opere avrebbero dovuto essere previamente autorizzate.

Gli appellanti non hanno fornito elementi idonei a provare l’anteriorità al 1967: la prova, si afferma, deve essere rigorosa e basata su documentazione certa e univoca, non bastando le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Cons. Stato, sez. II, n. 394 del 2026). Non coglie nel segno la violazione dell’art. 64 c.p.a.: il principio di non contestazione non si estende alle valutazioni e conclusioni della perizia di parte, liberamente apprezzabili dal giudice (Cons. Stato, sez. VII, n. 8580 del 2025), e non inverte l’onere della prova.

L’erronea indicazione della particella catastale non viziata il provvedimento, essendo le opere univocamente identificate (Cons. Stato, sez. VII, n. 1991 del 2026; C.g.a. n. 492 del 2025). Le opere non rientrano nell’edilizia libera: i corpi aggettanti ampliano la volumetria e incidono sui prospetti, difettando la natura pertinenziale in senso urbanistico, non estensibile a manufatti funzionalmente autonomi (Cons. Stato, sez. VII, n. 178 del 2026). La congiunzione dei balconi, inserita in un intervento più ampio con ampliamento della sporgenza da circa 40 a circa 85 cm, incide sulla sagoma.

Le garanzie partecipative non risultano violate: il sopralluogo è stato preavvisato e il diniego di differimento motivato; l’ordine di demolizione è atto vincolato rispetto al quale non è configurabile un apporto partecipativo utile (Cons. Stato, sez. V, n. 8537 del 2025). Infine, la censura sull’art. 6 della l. n. 765 del 1967 presuppone la prova dell’anteriorità al 1967, non raggiunta; il vizio di notificazione è comunque sanato per raggiungimento dello scopo (Cons. Stato, sez. I, n. 1059 del 2025).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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