Porto d’armi e riabilitazione: irrilevante sui requisiti morali del TULPS (TAR Lazio n. 328 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative al porto e all’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare la meritevolezza del titolo, in ragione delle ricadute sull’ordine e sulla sicurezza pubblica. Il diniego può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità rispetto al buon uso delle armi, che valorizza fatti di reato, vicende personali e condotte anche non attinenti alla materia delle armi. L’intervenuta riabilitazione non elide tale valutazione, perché incide sugli effetti penali della condanna e non sulle situazioni contemplate dall’art. 43 del T.U.L.P.S., salvo che il legislatore disponga diversamente. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi di manifesta illogicità, erroneità o carenza motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Questore di Latina aveva respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, per carenza dei requisiti morali. L’amministrazione fondava il diniego su più elementi: precedenti condanne per tentato omicidio, rapina, estorsione e porto e detenzione abusiva di armi, per le quali era stata concessa la riabilitazione; una successiva condanna per fabbricazione e commercio abusivo di esplosivi; il richiamo a una pronuncia del Consiglio di Stato e a un parere dello stesso organo, che escludevano l’operatività della riabilitazione sulle situazioni dell’art. 43 del T.U.L.P.S.; infine, plurimi controlli in compagnia di soggetti pregiudicati.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 178 cod. pen., l’eccesso di potere per sviamento dei fini e il difetto di motivazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso dai fatti e la intervenuta riabilitazione dovessero prevalere. L’amministrazione resistente contestava la fondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Gli elementi posti a base del diniego sono plurimi, significativi e non affetti da carenza, erroneità o manifesta illogicità. La valutazione dell’amministrazione sulla sussistenza del requisito morale richiesto dal TULPS si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità nei limiti in cui resta ancorata a fatti concreti e congruamente motivati.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza una lata discrezionalità nell’apprezzare la meritevolezza del richiedente. La legislazione impone di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati, perché l’atto abilitativo incide su due beni di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il titolare della licenza deve essere persona esente da mende o da indizi negativi e deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso dell’arma. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e che le esigenze di incolumità dei cittadini sono prevalenti: la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. Il diniego e la revoca possono dunque fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi.

Quanto alla riabilitazione, il Collegio ne esclude l’attitudine a neutralizzare il giudizio di inaffidabilità. L’istituto opera sugli effetti penali della condanna e non sulle valutazioni amministrative di polizia, confermando l’indirizzo richiamato dall’amministrazione. Nella specie, la specificità dei reati rispetto al possibile abuso delle armi rende il diniego immune dai vizi manifesti che soli ne consentirebbero l’annullamento.

Il ricorso è pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 178 c.p.

Tutte le 27 sentenze sull'art. 178 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *