Il tetto di spesa sterilizza il danno da illegittimo sconto tariffario (Cons. Stato n. 1697 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento della clausola contrattuale che impone lo sconto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale non determina, di per sé, un danno risarcibile a titolo di lucro cessante pari alla differenza tra tariffe piene e tariffe ridotte. Ove il tetto di spesa assegnato alla struttura sia rimasto fermo per effetto di un atto non impugnato, il differenziale di remunerazione non è conseguenza immediata e diretta dell’illecito ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., perché la struttura non avrebbe comunque potuto percepirlo. Il tetto di spesa costituisce fattore causale autonomo che sterilizza la pretesa aquiliana. Resta risarcibile, in astratto, il solo pregiudizio corrispondente ai maggiori costi sostenuti per erogare il volume aggiuntivo di prestazioni, purché allegato e provato.
Il Fatto
Con delibera di Giunta regionale la Regione Sardegna aveva applicato alle tariffe della specialistica ambulatoriale, per il triennio 2018-2020, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. Investito il giudice amministrativo, il TAR Sardegna annullava in parte la delibera, recependo l’indirizzo espresso dal Cons. Stato n. 4902 del 10 agosto 2018, secondo cui lo sconto non operava oltre il 31 dicembre 2008. La Regione reagiva con una seconda delibera, che confermava le tariffe non scontate ma manteneva fermo il tetto di spesa, riducendo in proporzione il volume delle prestazioni contrattate.
La struttura sanitaria agiva quindi per il risarcimento del danno, deducendo di aver erogato nel 2018 un numero di prestazioni superiore a quello necessario per raggiungere il budget a tariffa ridotta. Il TAR rigettava la domanda per difetto di nesso causale, di prova del danno e di colpa. La struttura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo eziologico. Il TAR aveva annullato una clausola dello schema di contratto 2018-2020; la Regione l’ha sostituita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018, mantenendo fermo il tetto e rideterminando in riduzione il volume massimo di prestazioni, in coerenza con l’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 e con l’art. 11 del contratto. Tale rideterminazione non è stata impugnata nel suo contenuto dispositivo.
Ne consegue che il pregiudizio lamentato non deriva dalla delibera annullata, ma dalla mancata e pedissequa applicazione della stessa: la struttura invoca, in sostanza, il diritto a erogare l’integrale volume di prestazioni a prezzo pieno, effetto che presupporrebbe la caducazione anche dell’atto successivo. La statuizione sulla carenza del nesso causale è quindi assorbente di ogni altra questione.
Il secondo motivo concerne la quantificazione. L’appellante sostiene che, in difetto dello sconto, il medesimo tetto sarebbe stato raggiunto con un minor numero di prestazioni, con danno pari all’importo decurtato. La Corte replica che la pretesa si traduce in una remunerazione superiore al budget, in conflitto con l’atto inoppugnato e con l’indirizzo che esclude corrispettivi tariffari extra tetto, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2837/2024. L’esistenza di atti, anteriori e posteriori all’annullamento, non impugnati, integra un fattore causale estraneo che avrebbe comunque impedito la percezione del differenziale.
La Sezione precisa poi l’alternativa ipotetica. La struttura avrebbe potuto attivarsi in sede esecutiva per ottenere il surplus in deroga ai tetti o previa ridefinizione degli stessi, ma ha prestato acquiescenza alla scelta regionale di mantenere fermi i limiti massimi di budget. L’unica conseguenza risarcibile sarebbe stata quella dei maggiori costi per erogare il volume aggiuntivo: voce però estranea al petitum originario e comunque priva del minimo elemento di prova.
Su quest’ultimo punto il Collegio ribadisce il riparto degli oneri processuali: la fattispecie di danno va dedotta integralmente nell’atto introduttivo, mentre la prova riguarda fatti già allegati; spetta alla parte qualificare e quantificare il pregiudizio, senza che il giudice possa sostituire pretese inaccoglibili o attivare d’ufficio mezzi istruttori suppletivi. Richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 4339/2025, la Corte esclude che la consulenza tecnica possa supplire all’assenza di un principio di prova dell’an del danno. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese e assorbimento, per ragione più liquida, del motivo sulla colpa.
Nota della Redazione
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