Accesso agli anni successivi di Medicina solo dopo scorrimento della graduatoria nazionale (Cons. Stato n. 4115 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale è subordinata al previo esaurimento dello scorrimento della graduatoria unica nazionale relativa ai posti attribuiti a ciascun ateneo. Solo in via residuale, e una volta completato tale scorrimento, i posti eventualmente liberatisi possono essere assegnati ai richiedenti trasferimento o passaggio, previa pubblicazione di avviso pubblico e valutazione dei crediti e delle propedeuticità. È illegittima la sentenza che consenta l’attivazione della procedura per trasferimenti e passaggi in assenza di posti disponibili e senza il previo scorrimento della graduatoria ministeriale. La programmazione nazionale degli accessi, posta dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, impedisce iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte, a tutela della capacità formativa degli atenei e del diritto allo studio.

Il Fatto

Uno studente ha presentato all’Università istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il curriculum, i crediti acquisiti, gli esami sostenuti e le votazioni. L’ateneo ha riscontrato l’istanza senza esito, rilevando l’impossibilità di pubblicare l’avviso per le ammissioni ad anni successivi in assenza di posti definitivamente disponibili.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso e ordinato all’Università di riesaminare la propria attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento. L’ateneo ha proposto appello, contestando la lettura del D.M. n. 472/2024 e la possibilità di attivare la procedura per trasferimenti e passaggi senza previo scorrimento della graduatoria nazionale. Il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso la sentenza in sede cautelare, ravvisando la probabile fondatezza dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due procedure disciplinate dal D.M. n. 472/2024. L’art. 9 dell’allegato 3 regola l’iscrizione ad anni successivi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale, previo riconoscimento dei crediti e accertamento della disponibilità di posti; tali procedure comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti non immatricolati ma utilmente posizionati. L’art. 10 disciplina invece la distinta procedura per trasferimenti e passaggi di quanti non hanno partecipato alla selezione nazionale, per la quale non è richiesta alcuna prova preliminare di ammissione.

La sentenza appellata ha ritenuto che la procedura dell’art. 10 potesse essere attivata prescindendo dallo scorrimento della graduatoria ministeriale. Il Consiglio di Stato ritiene invece che l’attribuzione dei posti ex art. 10 sia solo residuale e trovi applicazione soltanto ove, all’esito dello scorrimento con assegnazione dei posti ex art. 9, residuino ulteriori posti, originati esclusivamente da rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’ateneo.

Il Collegio richiama il precedente Consiglio di Stato Sez. VII n. 2935 del 13 aprile 2026 e rileva che il principio affermato dal TAR urta contro l’impianto complessivo della programmazione nazionale degli accessi fissata dalla legge n. 264/1999. Le immatricolazioni agli anni successivi non possono prescindere dalle disponibilità di posti createsi nell’ambito degli accessi in origine programmati per ogni anno accademico.

Un’ammissione in assenza di posti liberi legittimerebbe un insostenibile sforamento della capacità formativa e del contingente attribuito agli atenei, con pregiudizio organizzativo e finanziario per la pubblica amministrazione. Ne deriverebbe una carenza di strumenti, strutture e servizi a danno degli stessi frequentanti, con compromissione del diritto allo studio, che non si esaurisce nella garanzia di accesso ma comprende il diritto a un livello idoneo di formazione.

L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, con reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati. La complessità delle procedure di immatricolazione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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