Abuso edilizio, prova dell’epoca di costruzione e affidamento non tutelabile (Cons. Stato n. 7029 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato. Grava sul privato l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’immobile, la sua preesistenza alla data in cui non era necessario il titolo abilitante e la consistenza originaria, secondo il principio della vicinanza della prova. L’eventuale affidamento del privato può rilevare solo ai fini risarcitori e non è generato dall’iscrizione della residenza anagrafica né dal censimento, attività di mero accertamento prive di valutazione discrezionale. La mancata indicazione dei riferimenti normativi sulle conseguenze dell’inottemperanza non lede il diritto di difesa.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto al proprietario la demolizione di un complesso di opere abusive, costituito da un immobile di due piani con terrazzo, portico e manufatto adibito a magazzino, per un volume di circa novecento metri cubi, realizzato su terreno identificato al catasto. Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di demolizione e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria.
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, annullando la sanzione pecuniaria perché emessa prima dell’accertamento dell’inottemperanza. Il proprietario ha proposto appello, deducendo la realizzazione delle opere in epoca anteriore all’obbligo di titolo edilizio, sulla base di fotografie aeree prodotte per la prima volta in secondo grado, e censurando il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello. Il Collegio esamina anzitutto il profilo probatorio, a prescindere dalla questione di ammissibilità della nuova produzione documentale, consentita in appello solo se indispensabile o non esperibile in primo grado per causa non imputabile alla parte. Le fotografie aeree prodotte, anche ingrandite, sono imprecise e poco chiare e non consentono di individuare gli oggetti ritratti: da esse si ricavano indizi equivoci e insufficienti.
Al contrario, il Collegio desume indizi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza del complesso immobiliare fino al 1990 dalla mancata indicazione dello stesso nell’atto di compravendita del 1984, nel quale il terreno è qualificato come agricolo e non edificabile, e dalla successiva denuncia di successione. Tale quadro probatorio esclude la necessità di un approfondimento istruttorio e conduce al rigetto del primo motivo.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte afferma che l’eventuale affidamento può rilevare solo ai fini risarcitori. L’iscrizione della residenza nell’anagrafe e il censimento costituiscono attività di mero accertamento, prive di valutazioni o giudizi, e non possono determinare un affidamento tutelabile. La documentazione prodotta dal Comune già in primo grado conferma l’espletamento di un’adeguata istruttoria.
Il Collegio enuncia poi la regola sull’onere probatorio: ricade sul privato l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione dell’immobile, la sua preesistenza alla data in cui non era necessario il titolo abilitante e la consistenza originaria. Trova applicazione il principio processuale della vicinanza della prova, richiamato con riferimento a Cons. Stato, Sez. VI, n. 9877 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2187 del 2024.
L’ultimo motivo, relativo all’omessa indicazione dei riferimenti normativi sulle conseguenze dell’inottemperanza, non è riferito alla sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile. Solo per completezza il Collegio rileva che tale omissione non è idonea a determinare alcun pregiudizio del diritto di difesa. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate in tremila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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