Nozione di volume tecnico e titolo edilizio per porticati e manufatti accessori (Cons. Stato n. 7028 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione edilizia di volume tecnico è circoscritta alle opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinate unicamente a contenere impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali. Il porticato di rilevanti dimensioni incrementa la superficie calpestabile e la fruibilità abitativa dell’immobile e costituisce nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, con conseguente necessità del permesso di costruire. Il carattere precario e mobile di un manufatto va escluso quando le dimensioni e il collegamento ad ulteriori strutture sono incompatibili con tale qualificazione. Il decreto penale di archiviazione, privo di motivazione, non ha efficacia nel processo amministrativo in virtù del principio di autonomia delle giurisdizioni.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate su particelle di loro proprietà: l’ampliamento di un manufatto in muratura, tre porticati coperti, l’ampliamento di un capannone e una serie di container in metallo con gazebo e tettoia in aderenza. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, escludendo la natura pertinenziale e il carattere temporaneo delle opere.

Gli appellanti hanno contestato la sentenza deducendo la qualificazione del primo ampliamento come volume tecnico, la sufficienza della s.c.i.a. per i porticati, la strumentalità e mobilità dei container e l’erronea svalutazione del decreto penale di archiviazione e dissequestro relativo al capannone. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha contestato la fondatezza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto per genericità. Gli appellanti si sono limitati a ribadire la qualificazione dell’opera come volume tecnico, rinviando alla descrizione contenuta nell’ordinanza e alla documentazione prodotta. Le dimensioni dell’ampliamento — circa 18 mq di superficie e 39 mc di volume — risultano incompatibili con l’asserita natura di volume tecnico, mentre la documentazione richiamata non è stata specificamente individuata. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 6559 del 2025, secondo cui la nozione è circoscritta alle opere prive di autonomia funzionale destinate a contenere impianti serventi la costruzione principale.

Quanto ai porticati, la sentenza è confermata. La realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni determina l’incremento di superficie utile, perché aumenta la superficie calpestabile e la fruibilità abitativa dell’immobile (Cons. Stato, Sez. II, n. 847 del 2025). Il Collegio richiama anche Cons. Stato, Sez. IV, n. 434 del 2022: una loggia o un porticato, in quanto nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, deve essere assentito con il titolo edilizio maggiore. Né l’art. 10 né l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 menzionano espressamente i porticati, la cui riconducibilità alle categorie ivi descritte va valutata secondo i principi generali. Il Comune ha peraltro contestato anche la presentazione della d.i.a., ora s.c.i.a.

Il terzo motivo è rigettato. La documentazione prova un collegamento dei container all’attività del figlio degli appellanti, ma non il carattere precario e mobile, incompatibile con le dimensioni delle opere e con il loro collegamento a ulteriori strutture — manufatto in metallo, gazebo e tettoia. Questi ultimi rilevano come parti di opere abusive da cui non possono essere scisse.

Il motivo sull’ampliamento del capannone è destituito di ogni fondamento. Il decreto di archiviazione penale non ha efficacia nel processo amministrativo per il principio di autonomia delle giurisdizioni; nel caso concreto i provvedimenti penali sono privi di motivazione e non offrono alcun indizio. Gli appellanti non si sono confrontati con le argomentazioni della sentenza sui caratteri dell’opera. Il Collegio precisa che la qualifica delle opere come pertinenziali, operata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, è avvenuta in base a criteri civilistici e non edilizi. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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