Iniziativa popolare e silenzio: improcedibilità per sopravvenuto provvedimento (TAR Calabria n. 1278 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui viene dichiarata l’ammissibilità o l’inammissibilità di una proposta di legge di iniziativa popolare è atto amministrativo, e non politico, sindacabile dal giudice amministrativo fino all’emanazione della relativa legge. Ove nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravvenga il provvedimento espresso, il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.. La fase procedimentale relativa all’iniziativa popolare è retta dal principio tempus regit actum: la legge sopravvenuta si applica se entrata in vigore prima dell’emanazione del provvedimento conclusivo, ancorché successiva alla presentazione della proposta. Le disposizioni della legge n. 241/1990 sul contraddittorio e sul silenzio assenso non operano in via generale, prevalendo la disciplina speciale dettata dalla normativa regionale.

Il Fatto

Un comitato promotore presenta una proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di due comuni autonomi, mediante scorporo da un comune nato da una precedente fusione. La raccolta delle firme si conclude e la proposta viene depositata presso la Regione nel maggio 2023. Nelle more, il Consiglio regionale approva una legge che esclude dall’iniziativa popolare le proposte relative ai procedimenti di modifica territoriale entro quindici anni dall’entrata in vigore della legge istitutiva della fusione.

Il comitato agisce dapprima contro il silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sull’ammissibilità della proposta. Sopravvenuta la delibera consiliare che la dichiara inammissibile, il comitato la impugna con motivi aggiunti, deducendo l’irretroattività della norma sopravvenuta e i vizi del provvedimento. La Regione eccepisce il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La delibera di ammissibilità delle iniziative popolari è sindacabile dal giudice amministrativo fino all’emanazione della legge, poiché la fase procedimentale esprime una potestà pubblicistica e non politica. Il Tribunale richiama Cass. Sez. Un. n. 10441 del 2018 e un proprio precedente del 2021, oltre a TAR Calabria n. 1027 del 2007, secondo cui le delibere incidenti su referendum consultivi sono atti amministrativi impugnabili.

È invece fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale. Sopravvenuta la delibera che ha definito la proposta, è venuto meno l’interesse ad agire. Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue con il rito previsto. Il Collegio richiama TAR Puglia n. 942 del 2017: l’adozione del provvedimento esplicito rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La disciplina regionale sull’iniziativa popolare opera in termini di specialità, e l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude l’applicazione delle garanzie partecipative agli atti normativi. La delibera non è espressione di discrezionalità, ma di un’attività a contenuto vincolato di verifica dei requisiti formali. Inconferente è l’invocazione del silenzio assenso ex art. 20.

Quanto alla pretesa retroattività, la modifica legislativa è entrata in vigore il 23.12.2022, dopo la presentazione della proposta ma prima della delibera del 2023. In applicazione del tempus regit actum, richiamato con Cons. Stato n. 10529 del 2024, la legittimità dell’atto si valuta con riferimento allo stato di diritto esistente al momento della sua emanazione.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. L’art. 72 Cost. riguarda il procedimento legislativo statale; le previsioni statutarie non assurgono a parametro. Il principio di irretroattività rileva in ambito penale e la norma non è comunque retroattiva. Essa persegue lo scopo ragionevole di evitare che il nuovo assetto territoriale sia rimesso in discussione in breve tempo. Nessun contrasto con gli artt. 71 e 132 Cost. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *