Ordine di demolizione esecutivo e sanzione pecuniaria per inottemperanza (C.G.A.R.S. n. 446 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è provvedimento amministrativo esecutivo e dispiega i propri effetti finché non intervenga una sospensione in sede amministrativa o giurisdizionale. La pendenza del ricorso avverso l’ingiunzione a demolire, in assenza di sospensiva, non impedisce l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza. L’inottemperanza è inescusabile quando manchi qualsiasi impedimento oggettivo alla rimozione dell’abuso, non essendo configurabile una situazione di incertezza giuridica idonea a escludere la colpa. Il giudice di primo grado non è vincolato a un proprio precedente difforme, che, se non condiviso, non necessita di specifica confutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, l’ordinanza con cui il Comune di Lipari, accertato il mancato adempimento a un ordine di demolizione di opere edilizie abusive, gli ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001.
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’illegittimità della sanzione per la pendenza del giudizio avverso l’ordine di demolizione, l’irrilevanza del requisito soggettivo della colpa e la violazione dei principi di uguaglianza, affidamento e certezza del diritto per il contrasto con un diverso orientamento dello stesso TAR. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello giudicandolo manifestamente infondato. Il primo argomento dell’appellante investe il capo della sentenza secondo cui l’art. 31, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001 impone l’esecuzione dell’ordine entro novanta giorni e non contempla deroghe per la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
Il C.G.A.R.S. chiarisce che il TAR aveva reso tale osservazione perché in primo grado era stata dedotta l’illegittimità della sanzione per essere stata irrogata nella pendenza dell’impugnativa dell’ordine. Poiché nel caso concreto l’ordine non era stato giudizialmente sospeso — essendo stata rinunciata la domanda cautelare — l’ingiunzione era pienamente efficace. L’appellante è pertanto privo di interesse a invocare la pendenza del ricorso, essendo questo respinto con sentenza non appellata.
Quanto al requisito soggettivo, la Corte conferma che la doglianza ripropone, sotto diverso profilo, la censura già respinta. L’ordine di demolizione, risultato legittimo all’esito del giudizio, non è mai stato privato della esecutività. In carenza di qualsiasi impedimento oggettivo alla rimozione dell’abuso, il TAR ha correttamente rilevato l’inescusabilità dell’inottemperanza: la pretesa incertezza giuridica e il timore di effetti irreversibili non escludono la colpa.
Per le medesime ragioni è manifestamente infondato il secondo motivo, che subordina la sanzione all’effettiva necessità di demolire. La Corte ribadisce che l’ordine è rimasto sempre esecutivo, sicché la condizione prospettata dall’appellante è erroneamente esclusa in pendenza del giudizio.
Infine, il terzo motivo è infondato. Il Collegio richiama il principio ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit e la natura autoritativa del provvedimento. Il TAR non era tenuto a confrontarsi con il proprio precedente difforme: le opposte conclusioni, se ritenute non condivisibili, non costituiscono alcun vincolo alla decisione. L’appello va quindi respinto, con conferma della mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nessuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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