Ordinanza sindacale anti-5G e carenza di interesse del gestore telefonico (TAR Marche n. 373 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal gestore di telefonia avverso l’ordinanza con cui il sindaco subordina l’installazione e l’utilizzo della tecnologia 5G a preventivi pareri sanitari e tecnici è inammissibile per carenza di interesse ove, al momento della proposizione, nel territorio comunale non sia stato avviato alcun procedimento autorizzativo e non risulti allegata la volontà di attivarlo. L’interesse all’annullamento dell’atto contingibile e urgente è solo eventuale o potenziale e non assume i connotati dell’attualità richiesti dagli art. 39 c.p.a. e 100 c.p.c. La mera titolarità del diritto d’uso delle frequenze e degli obblighi di copertura imposti dalla concessione ministeriale non differenzia la posizione del gestore, per quel territorio, da quella riferibile a qualsiasi altro comune. La potenzialità del pregiudizio, per essere sufficiente, deve essere intesa nel senso che il danno si verificherà sicuramente o molto probabilmente in futuro.

Il Fatto

La ricorrente, aggiudicataria di lotti di frequenze nella procedura ministeriale conclusa il 2 ottobre 2018 per la tecnologia 5G, impugnava l’ordinanza n. 6 del 9.5.2020 con cui il sindaco di un comune marchigiano aveva vietato a chiunque la sperimentazione, l’utilizzo e l’installazione del 5G sul territorio comunale, ove non fosse stato acquisito preventivamente il parere dell’autorità sanitaria competente e quello tecnico dell’ARPA. Il provvedimento era motivato sul richiamo al principio di precauzione, sugli studi in materia di elettrosensibilità e sui possibili rischi per la salute della popolazione esposta.

La società deduceva la titolarità del diritto legittimamente acquisito all’installazione della rete e l’assoggettamento agli obblighi di copertura progressiva del territorio nazionale, con il correlato rischio di revoca della licenza. Chiedeva quindi l’annullamento dell’atto e il risarcimento dei danni. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo l’estromissione; il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio rilevava dubbi sull’ammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse attuale e concreto e assegnava alle parti termine per memorie sulla sola questione. La ricorrente insisteva sulla sussistenza di un interesse qualificato come potenziale, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto.

Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2017, n. 1684, secondo cui la potenzialità del pregiudizio rileva solo se il danno si verificherà sicuramente o molto probabilmente in futuro. La ricorrente, tuttavia, non aveva incardinato alcun procedimento per l’installazione di infrastrutture 5G nel territorio comunale, né aveva dato prova di interlocuzioni orientate a tal fine, né aveva allegato l’intenzione di avviare iniziative progettuali.

Da ciò deriva che la posizione della società risulta, allo stato degli atti, astrattamente analoga a quella riferibile a qualsiasi altro territorio provinciale, senza alcuna differenziazione qualificante. L’interesse all’annullamento dell’atto gravato è pertanto solo eventuale e non integra il requisito dell’attualità.

Il Collegio esclude inoltre che la pubblicazione dell’ordinanza con l’indicazione dei termini per impugnare possa assumere rilievo, posto che l’atto, come previsto nella parte dispositiva, riguarda i procedimenti autorizzativi in atto ma non può incidere su procedimenti mai avviati. Né l’ordinanza può aver impedito la proposizione di istanze, come già evidenziato dal medesimo Tribunale con sent. 18 gennaio 2021, n. 42. Disposta l’estromissione del Ministero, il ricorso è quindi inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito e della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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