Emersione lavoro domestico: rileva la famiglia anagrafica per il requisito reddituale (TAR Lombardia n. 1692 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare di collaboratore domestico, il requisito reddituale in capo al datore di lavoro si determina assumendo esclusivamente il dato formale della famiglia anagrafica, quale risultante dalle risultanze anagrafiche. L’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, emanato in attuazione dell’art. 103, comma 6, D.L. n. 34/2020, distingue la soglia di 20.000,00 euro annui, per il nucleo composto da un solo soggetto, da quella di 27.000,00 euro, per la famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. La mera titolarità di detrazioni fiscali per parenti non conviventi, in quanto residenti all’estero, non amplia il nucleo familiare e non impone il superiore limite reddituale. La previsione che consente al coniuge e ai parenti entro il secondo grado di concorrere al reddito anche se non conviventi opera sul piano della sommatoria dei redditi, non su quello della composizione del nucleo.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 03.08.2020 istanza di emersione del lavoro irregolare di un collaboratore domestico. La Prefettura, con provvedimento emesso il 05.09.2023 e notificato il 20.09.2023, ha respinto la domanda per asserita non congruità della capacità economica del datore di lavoro.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo di essere unico componente del proprio nucleo familiare e di aver percepito nel 2019 un reddito pari a 24.580,57 euro, quindi superiore alla soglia di 20.000,00 euro. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha sostenuto il contrario: poiché l’istante fruiva di detrazioni fiscali per coniuge e quattro figli, ancorché residenti all’estero, il suo nucleo andrebbe qualificato come plurisoggettivo, con conseguente applicazione della soglia di 27.000,00 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione controversa nel punto seguente: se sussista un nucleo familiare monosoggettivo quando il datore di lavoro, pur risultando unico componente del nucleo familiare dal certificato di stato di famiglia, abbia parenti non conviventi per i quali fruisca di detrazioni fiscali. La risposta è affermativa.
Il percorso argomentativo muove dal dato testuale dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, che àncora la soglia superiore alla «famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi». Il legislatore ha quindi inteso attribuire rilievo, ai fini del requisito reddituale, unicamente al dato formale della composizione del nucleo risultante dalle risultanze anagrafiche.
Il Collegio rafforza la conclusione con un argomento sistematico: dove il legislatore ha voluto dare rilievo alla nozione sostanziale di nucleo familiare lo ha detto espressamente, come nel comma 6 dell’art. 1-ter D.L. n. 78/2009. Su tale disposizione la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la distinzione tra famiglia anagrafica e nucleo familiare (TAR Toscana Firenze, Sez. II, 10 maggio 2012, n. 925; in termini, TAR Toscana Firenze, Sez. II, 4 luglio 2012, n. 1248). La clausola che ammette il concorso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado non conviventi riguarda la determinazione del reddito, non la composizione del nucleo.
Il Collegio richiama quindi la definizione dell’art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: famiglia anagrafica come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. Nel caso concreto, alla data della domanda il ricorrente risultava unico componente del nucleo residente all’indirizzo dichiarato: era dunque sufficiente la dimostrazione di un reddito 2019 superiore a 20.000,00 euro, evenienza verificatasi.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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