Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e notifica dell’ordine di demolizione al convivente (Cons. Stato n. 23 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna dell’ordinanza di demolizione a una persona di famiglia convivente, presso la casa di abitazione, integra una modalità di notificazione che il legislatore correla alla presunzione di consegna e di conoscenza dell’atto da parte del destinatario; non impugnata nei termini, l’ordinanza diviene inoppugnabile e non possono più essere dedotti i vizi che la riguardano, né l’invalidità derivata del provvedimento acquisitivo che ne costituisce il presupposto. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, autonoma sanzione dell’illecito consistente nella mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, opera ipso iure quale effetto automatico del decorso del termine di novanta giorni, con natura meramente dichiarativa del provvedimento che la accerta; la mancata notifica del verbale di inottemperanza non ne inficia la legittimità. Il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ma sospende il decorso del termine per provvedere.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno agricolo nel Comune di Napoli ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente dell’Area Urbanistica ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere ritenute abusive e della relativa area di sedime, già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione.
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo competente il dirigente, accertata la pregressa notifica dell’ordinanza di demolizione, irrilevante l’omessa notifica del verbale di inottemperanza e sufficiente una valutazione unitaria dei manufatti. L’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 sotto plurimi profili, l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità, l’incompetenza del dirigente e l’illegittimità derivata del provvedimento acquisitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure che investono l’ordinanza di demolizione, poiché essa costituisce il presupposto del successivo provvedimento di acquisizione. La notifica è stata eseguita mediante consegna alla moglie convivente. La consegna a una persona di famiglia, presso la casa di abitazione o il luogo di lavoro nel comune di residenza, integra una forma di notificazione prevista anche dall’art. 139 cod. proc. civ.: il legislatore connette a tale consegna la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ne deriva l’infondatezza della censura sulla notifica, l’inammissibilità dei motivi relativi al carattere non abusivo degli interventi e alle garanzie partecipative, e l’infondatezza della doglianza di invalidità derivata, stante l’inoppugnabilità dell’ordinanza.
Quanto all’omessa notifica del verbale di inottemperanza, il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento secondo cui l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione dell’illecito, diverso dall’abuso edilizio, consistente nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Essa avviene ipso iure, integrando l’effetto automatico della mancata ottemperanza; il provvedimento di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, sicché la mancata notifica del verbale non può inficiarne la legittimità (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2023, n. 10033).
Sul secondo profilo, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003; Cons. Stato, Sez. VII, 9 giugno 2025, n. 4978), il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma comporta la sospensione del decorso del termine per provvedere alla demolizione o alla rimessione in pristino. Nel caso concreto il dissequestro è intervenuto già nel 2017, sicché l’intero termine di legge è decorso e l’effetto acquisitivo si è verificato; l’appellante non ha allegato di aver ottemperato dopo il dissequestro.
La censura sulla proporzionalità e sulla carente motivazione, anche in ordine all’individuazione dell’area acquisita, è inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto all’incompetenza del dirigente, l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente la competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale; a ciò si aggiunge l’art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce ai dirigenti i provvedimenti di abbattimento e riduzione in pristino. L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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