Abuso edilizio unitario e ordinanza demolitoria senza avviso: ricorso respinto (TAR Sardegna n. 161 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi non è richiesto l’avviso di avvio del procedimento, poiché l’attività amministrativa è vincolata e rigidamente disciplinata dalla legge, con conseguente irrilevanza del difetto di partecipazione procedimentale. L’abuso deve essere oggetto di valutazione globale e non atomistica: le opere realizzate nell’ambito di un medesimo intervento non si considerano singolarmente, ma nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi. La contestazione relativa alla consistenza di un manufatto preesistente richiede prova documentale, non potendo una fotografia costituire prova di per sé. Il tema dell’acquisizione del sedime non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma attiene alla successiva ed eventuale attività amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna dinanzi al TAR Sardegna l’ordinanza di demolizione n. 9 del 28.04.2021, con cui il Comune di Luras ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per una serie di manufatti ritenuti privi di titolo, individuati all’esito di un sopralluogo del 15.04.2021 in un fondo di proprietà. Il Comune non si è costituito in giudizio.
Il ricorrente deduce tre motivi: la compressione dei termini partecipativi, per essere stata notificata la comunicazione di avvio il 20.04.2021 e adottata l’ordinanza appena otto giorni dopo; la mancata considerazione di una preesistenza ante 1967 e l’inclusione nel provvedimento di interventi riconducibili all’edilizia libera o alla SCIA; il contrasto tra il richiamo all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la disciplina speciale regionale, con particolare riguardo alla valutazione dell’area da acquisire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che, con riferimento alla repressione degli abusi edilizi, non occorre l’avviso di avvio del procedimento. Il richiamo è a Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2024, n. 3228 e Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5968. Non vengono in rilievo diritti partecipativi, trattandosi di procedimento di natura vincolata, precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Sul secondo motivo, il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’abuso edilizio deve essere oggetto di valutazione globale e non atomistica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3 aprile 2023, n. 2090): le opere abusive realizzate nell’ambito di un medesimo intervento di ristrutturazione non si considerano singolarmente, ma unitariamente. Il principio è ribadito con la citazione di Consiglio di Stato, sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10126: il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dal contesto immobiliare unitariamente considerato.
Quanto all’asserita preesistenza di un manufatto, il Tribunale rileva che mancano documenti o prove dirette a dimostrare quanto affermato. La foto allegata non può essere ritenuta prova, potendo ritrarre un qualsiasi manufatto in un qualsiasi fondo. La censura è dunque inammissibile sul piano probatorio.
Il terzo motivo è disatteso perché il tema dell’acquisizione del sedime non attiene alla legittimità dell’ordinanza, ma riguarda attività amministrativa successiva ed eventuale. Per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere, idonea a consentire la rimozione spontanea; la descrizione della superficie occupata e dell’area di sedime concerne la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 12 gennaio 2023, n. 277).
Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Comune intimato.
Nota della Redazione
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