Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1587 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formato da una sentenza passata in giudicato, munita di attestazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va dichiarata l’inottemperanza e assegnato un termine per il pagamento, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3807/2023 pubblicata il 15.11.2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese processuali liquidate in euro 1.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata il 16.11.2023. Poiché l’Amministrazione non aveva adempiuto, la creditrice e il suo difensore, quest’ultimo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di somme per il ritardo e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del titolo, sorretto da idonea documentazione e non adeguatamente contrastato dall’Ente debitore. Ha quindi affermato che la pretesa si fonda su provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi occorre verificare l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio ha ritenuto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’azione esecutiva coattiva. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando sessanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento del capitale indicato nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo definitivo e adottando gli atti necessari, anche avvalendosi della struttura regionale. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. È stata invece rigettata la domanda di fissazione delle somme per il ritardo nell’esecuzione. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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