Schede valutative militari, flessione del giudizio e limiti del sindacato (TAR Calabria n. 1851 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative dei militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità salvo i limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, il cui onere di dimostrazione grava sul ricorrente. La periodicità della valutazione e l’autonomia di ciascun giudizio rispetto ai periodi precedenti escludono un affidamento tutelabile al mantenimento della qualifica già conseguita. Un onere motivazionale rafforzato è richiesto solo in presenza di un abbassamento davvero significativo a fronte di precedenti stabili, non quando lo scostamento sia di non rilevante entità e non comporti giudizi di “inferiore alla media” o “insufficiente”.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la scheda valutativa con cui gli è stata attribuita la qualifica finale “nella media”, in luogo del “superiore alla media” riportato nelle schede dei periodi precedenti. Ha dedotto il difetto di motivazione, ritenuta falsa o apparente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, la contraddittorietà tra giudizio del valutatore e giudizio complessivo e la violazione del principio di proporzionalità.

L’Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame. In sede cautelare la Sezione ha respinto l’istanza per assenza di fumus boni iuris. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 17 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal consolidato orientamento secondo cui i giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica e incidono sul merito dell’azione amministrativa. Il sindacato giurisdizionale resta dunque confinato ai soli profili dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare. La censura che pretende di sovrapporre la valutazione del ricorrente a quella dell’organo competente è pertanto inammissibile, perché sottende una logica sostitutiva delle prerogative della pubblica amministrazione.

La Corte precisa che la scheda valutativa non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze: è sufficiente un giudizio sintetico ma esauriente sulle caratteristiche riscontrate nel periodo considerato. Non è quindi necessario che il documento menzioni specifici episodi di servizio per assolvere all’obbligo di motivazione.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con i giudizi precedenti, il Tribunale richiama l’autonomia di ogni valutazione rispetto ai periodi anteriori. L’attribuzione di un giudizio non fa sorgere in capo al valutando alcun diritto al suo mantenimento, pena la vanificazione della ratio della periodicità e dell’autonomia dei valutatori. Un peggioramento rispetto al passato non è di per sé indice di illegittimità.

Il profilo centrale riguarda l’assunto secondo cui ogni flessione imporrebbe uno sforzo motivazionale maggiore. La Corte lo respinge: la motivazione specifica e rafforzata è richiesta solo in caso di abbassamento davvero significativo a fronte di precedenti stabili. Nel caso concreto lo scostamento è senz’altro peggiorativo ma di non rilevante entità, non avendo il militare riportato giudizi di “inferiore alla media” o “insufficiente”.

La scheda risulta dunque sufficientemente motivata. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e delicatezza della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *