Il mero possesso di fumogeno integra il presupposto del DASPO (TAR Trentino-Alto Adige n. 225 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, il presupposto applicativo non richiede la prova del concreto pericolo per le persone. Il mero possesso di artifici pirotecnici, tra cui il fumogeno, nei luoghi e nei tempi indicati dall’art. 6-ter della legge n. 401/1989, integra gli estremi di una fattispecie di pericolo astratto e costituisce base sufficiente per l’adozione del provvedimento questorile. La valutazione di pericolosità è operata ex ante dal legislatore e non richiede l’accertamento del requisito ulteriore del concreto pericolo. Quanto allo standard probatorio, il diritto amministrativo della prevenzione consente di fondare l’accertamento sul criterio del “più probabile che non”, con dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti e sui rilievi della autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento DASPO emesso dal Questore di Bolzano, con cui gli veniva inibito, per la durata di due anni, l’accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale in relazione agli incontri di calcio di ogni categoria. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta accensione, da parte del ricorrente, di un artifizio pirotecnico all’interno dello stadio nel corso di un incontro di calcio.
Il ricorrente contestava la propria partecipazione materiale all’episodio, sostenendo che dalle immagini prodotte egli risultava in posizione distinta rispetto al fumogeno e intento ad altro. deduceva inoltre l’assenza di pericolosità della condotta, qualificata come gesto inoffensivo e non rivolto contro persone o cose. L’Amministrazione resistente si costituiva e chiedeva la reiezione del ricorso. In sede cautelare il T.R.G.A. accoglieva l’istanza e sospendeva gli effetti del provvedimento, fissando l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, rigettava il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla riferibilità della condotta, il Tribunale rilevava che le riprese statiche non consentivano un’attribuzione precisa, ma la visione dinamica del filmato prodotto dall’Amministrazione dimostrava come il ricorrente, chinandosi a terra, avesse innescato l’artifizio per poi allontanarlo e ricollocarsi. Le fotografie prodotte dal ricorrente, prive di dato cronologico oggettivo, non risultavano riconducibili allo specifico episodio.
Il Collegio richiamava il consolidato orientamento secondo cui la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto e applicazione del criterio del “più probabile che non” (Cons. Stato sez. III n. 866 del 2019; Cons. Stato sez. III n. 317 del 2021). La segnalazione D.I.G.O.S. costituisce atto pubblico fidefacente ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Cons. Stato sez. VI n. 7427 del 2024).
Sul secondo motivo, il Tribunale osservava che il Questore aveva fondato il provvedimento sulla violazione degli artt. 6-bis e 6-ter della legge n. 401/1989. Quest’ultima disposizione punisce il mero possesso di strumenti per l’emissione di fumo e configura una fattispecie di reato di pericolo astratto. La Cass. pen. Sez. III n. 32760 del 2023 ha chiarito che il mero possesso di artifici pirotecnici costituisce presupposto sufficiente per il DASPO, senza necessità del concreto pericolo per le persone. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la valutazione astratta del legislatore (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 2019; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 99 del 2024; TAR Sicilia, Catania, n. 1231 del 2024).
Il Collegio riteneva infine che il provvedimento fosse debitamente motivato in ordine al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, valorizzando il numero di spettatori e l’esiguità dello spazio. Il ricorso era pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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