Esecuzione sentenza carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 4645 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte vittoriosa che si veda riconoscere il diritto alla carta del docente può agire in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza di primo grado passata in giudicato, ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm. Ove l’amministrazione resti inerte, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione per porre in essere gli atti necessari all’attuazione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Su richiesta di parte, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, a proprio favore, della somma di euro 2.000 mediante l’emissione del buono elettronico (cd. carta del docente), oltre accessori. In mancanza di spontanea esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica affrontata dal TAR Campania riguarda il corretto espletamento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze che riconoscono il diritto alla carta del docente, con particolare riferimento all’individuazione del commissario ad acta e alla determinazione dell’astreinte. Il tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi all’esecuzione.
Quanto all’oggetto dell’ordine di esecuzione, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il collegio ha accolto la richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., chiarendo che la norma consente al giudice di fissare la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato e che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità non può considerarsi iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Il TAR ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all’effettivo adempimento.
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Nota della Redazione
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