Condono edilizio in area vincolata: onere della prova sulla data dell’abuso (TAR Sicilia n. 617 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico o di immodificabilità temporanea, le opere abusive realizzate dopo l’imposizione del vincolo non sono suscettibili di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. La sanatoria postula il concorso congiunto di quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. L’onere della prova sulla data di realizzazione dell’abuso grava su chi ha presentato la domanda, unico soggetto in grado di fornire riscontri documentali certi. Il parere dell’autorità di tutela, ove l’opera non sia sanabile, assume carattere vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta. Il diniego comunale e gli atti presupposti costituiscono espressione di potere interamente vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare ricadente in un complesso edilizio sito nell’arcipelago delle isole Eolie. Nel 2004 presenta istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, dichiarando quale epoca di realizzazione dell’abuso l’anno 2000 e qualificando l’intervento come ampliamento di una preesistente tettoia lignea di copertura del terrazzo.

La Soprintendenza competente nega il nulla osta, rilevando che l’opera è stata realizzata dopo il D.A. n. 7720 del 6 ottobre 1995, con cui l’intero territorio eoliano è stato sottoposto a vincolo di immodificabilità temporanea. Il riesame in autotutela viene respinto e il Comune rigetta l’istanza di sanatoria. Il ricorrente impugna i tre provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla datazione dell’opera e al difetto di partecipazione procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono in Sicilia, richiamando l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 e l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Da tale disposizione ricava il principio per cui le opere abusive realizzate in aree vincolate sono insanabili, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo.

Sul punto decisivo, il Tribunale rileva che la prova della datazione non è stata fornita. Il ricorrente, dopo aver dichiarato nel 2004 la realizzazione nel 2000, ha sostenuto in sede di riesame una datazione anteriore al vincolo, producendo una perizia basata su un fotogramma aereo del luglio 1995. L’esame di tale documento non consente però di individuare il manufatto né l’ampliamento contestato. La dichiarazione resa in sede di domanda resta quindi non superata, con la conseguenza che l’opera deve ritenersi realizzata nella vigenza del vincolo.

Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio grava sul richiedente, mentre l’amministrazione non è di regola in grado di accertare materialmente la situazione pregressa del territorio. Né vale obiettare che l’ampliamento non comporterebbe aumento volumetrico: secondo l’orientamento richiamato, in ambito paesaggistico il divieto di incremento dei volumi e delle superfici si riferisce a qualsiasi nuova edificazione, anche di natura tecnica, idonea a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio.

Quanto al dedotto deficit motivazionale, il TAR ritiene sufficiente che la Soprintendenza abbia dato conto del contrasto dell’opera con le prescrizioni del piano paesistico. Il parere dell’autorità di tutela, reso in assenza dei presupposti di sanabilità, assume carattere vincolato. Ne consegue la legittimità del diniego comunale, adottato in esito a un potere interamente vincolato.

Da tale qualificazione discende il rigetto anche dell’ultimo motivo. Il carattere vincolato degli atti di repressione degli abusi edilizi esclude la necessità del preavviso di rigetto e la comparazione con l’interesse privato, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Il ricorso è pertanto infondato e, con compensazione delle spese, respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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