Decadenza dal potere impositivo: rileva la data di spedizione dell’avviso, non la prescrizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5850 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, l’eccezione con cui il contribuente contesta la tardività dell’avviso di accertamento attiene all’esercizio del potere impositivo e va ricondotta all’istituto della decadenza, non a quello della prescrizione, che può operare solo in sede di recupero del tributo successivamente al definitivo accertamento del diritto al prelievo. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, trova applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sicché rileva esclusivamente la data in cui l’ente impositore ha posto in essere gli adempimenti per la notifica dell’atto, e non quella di ricezione da parte del contribuente.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, accogliendo l’appello della società concessionaria dell’IMU per un Comune calabrese, respingeva il ricorso dei contribuenti avverso altrettanti avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2012. Il giudice di merito riqualificava l’eccezione di prescrizione sollevata dai contribuenti in termini di decadenza dal potere impositivo, ritenendo tempestiva la notifica degli atti in quanto avvenuta entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. I contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, rigettando il ricorso, chiarisce che l’eccezione con cui si contesta il tempestivo esercizio del potere impositivo non riguarda l’estinzione dell’obbligazione tributaria per decorso del tempo, ma il limite temporale riconducibile all’istituto della decadenza, come correttamente rilevato dal giudice di appello. L’errore dei ricorrenti consiste nel sovrapporre le due discipline, poiché la prescrizione può operare solo successivamente al definitivo accertamento del diritto al prelievo, non certo nella fase dell’accertamento.
Nei tributi locali, il termine decadenziale è fissato dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, che impone la notifica dell’avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie, essendo l’IMU relativa al 2012, il termine scadeva il 31 dicembre 2017.
Quanto alla verifica della tempestività, la Corte richiama la giurisprudenza costante, ivi incluse le Sezioni Unite n. 40543 del 2012, per la quale ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva solo la data in cui l’ente ha attivato la procedura di notifica, non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Tale principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, codificato per gli atti tributari dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, trova applicazione anche per gli atti impositivi, pur nella loro natura recettizia.
Nel caso concreto, risultando incontestato che gli avvisi erano stati spediti per la notifica il 29 dicembre 2017, il termine di decadenza doveva considerarsi pienamente rispettato. Il ricorso è pertanto respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., che codifica un’ipotesi di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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