Compensazione delle spese illegittima se fondata sul carattere seriale del contenzioso (Cons. Stato n. 1994 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite non può essere fondata sul carattere seriale del contenzioso, quando questo sia ascrivibile a fattori organizzativi interni all’amministrazione soccombente e alla sua persistente inottemperanza ai giudicati. Una motivazione siffatta è illogica, perché fa gravare sull’incolpevole ricorrente vittorioso le conseguenze di una situazione a lui estranea, vanificando la sua legittima aspettativa al rimborso delle spese di difesa tecnica. Il carattere seriale non rientra nei casi tassativi di deroga al criterio della soccombenza previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. e non può quindi giustificare la compensazione. Esso può invece rilevare, sul piano della liquidazione, quale fattore di attenuazione dello sforzo defensionale, ove il giudizio si sia risolto in una difesa meramente formale dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza del 23 novembre 2023, l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera nel ruolo ATA alle dipendenze del Ministero, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore. Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio.

Il TAR ha accolto il ricorso, ha ordinato l’esecuzione nel termine di trenta giorni, ha nominato un commissario ad acta e ha irrogato la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Ha però compensato integralmente le spese, richiamando il carattere seriale del contenzioso. Contro questa sola statuizione la ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati i motivi. La sentenza di primo grado ha addotto a base della compensazione una ragione — il carattere seriale del contenzioso — che va ascritta a fattori interni al Ministero resistente, il quale è uso a rimanere inottemperante ai giudicati civili pronunciati nei suoi confronti su ricorsi del proprio personale e a duplicare così il contenzioso in sede amministrativa.

La motivazione della statuizione sulle spese si palesa pertanto illogica: la consolidata situazione di inottemperanza dell’amministrazione soccombente viene fatta gravare sull’incolpevole ricorrente, costretto a promuovere un ulteriore giudizio. L’estraneità della parte rispetto alla situazione organizzativa del Ministero comporta che, al riconoscimento delle sue ragioni, segua irragionevolmente la vanificazione dell’aspettativa al rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica, resasi necessaria per conseguire il bene della vita già riconosciuto in sede civile.

A ciò si aggiunge la violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il carattere tassativo dei casi di deroga al criterio della soccombenza — tra i quali non figura il carattere seriale del contenzioso — osta, anche sul piano dell’equità, a porre a supporto della deroga fattori causativi della controversia imputabili in via esclusiva alla parte soccombente.

Le spese del primo grado vanno dunque poste a carico del Ministero. In punto di liquidazione, il carattere seriale può invece avere rilievo come fattore di attenuazione dello sforzo defensionale: il giudizio di primo grado si è risolto nella sola predisposizione e notifica del ricorso, senza ulteriori difese, stante la costituzione meramente formale del Ministero, e la fase decisoria si è limitata a una nota di passaggio in decisione.

Le spese dell’appello seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate in dispositivo, tenendo conto del contenuto ambito di cognizione devoluto in secondo grado e dell’analoga condotta processuale del Ministero. Per entrambi i gradi è disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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