Perdita del grado per rimozione e giudicato penale nel disciplinare militare (TAR Lombardia n. 453 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Ne consegue che le doglianze del dipendente intese a contestare la ricostruzione dei fatti accertati in sede penale si scontrano con il vincolo del giudicato. La valutazione sulla gravità dei fatti addebitati costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. La sanzione massima non è manifestamente incongrua a fronte di un comportamento sicuramente e gravemente non conforme alla dignità delle funzioni rivestite.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa ha irrogato a un maresciallo dei Carabinieri la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Il provvedimento richiama i fatti per i quali il militare è stato condannato in sede penale per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, arresto illegale aggravato e calunnia, con pena rideterminata dalla Corte d’appello con sospensione condizionale e declaratoria di prescrizione per due dei reati, divenuta irrevocabile.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, violazione delle norme del codice dell’ordinamento militare e difetto di proporzione della sanzione rispetto ai fatti accertati dalla Commissione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, e li ritiene infondati. Le censure con cui il ricorrente contesta la mancata considerazione delle dichiarazioni dei colleghi, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e la presentazione di un’istanza di revisione si scontrano con il disposto dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., che attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto al fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dell’imputato.
Quanto alla proporzionalità e alla motivazione, il TAR richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle forme sintomatiche (Cons. Stato, sez. II, n. 2672 del 2024; Cons. Stato, sez. II, n. 667 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 2629 del 2021). Non è manifestamente incongrua la sanzione massima a fronte di un comportamento gravemente non conforme alla dignità delle funzioni (Cons. Stato, sez. II, n. 131 del 2024).
La condotta accertata — avere formato, nell’esercizio delle funzioni, un verbale d’arresto falso, con attestazione di fatti non avvenuti e fraudolenta certificazione — è oggettivamente grave e incompatibile con i principi di moralità e rettitudine propri del militare di pubblica sicurezza. La valutazione dell’amministrazione non è dunque irragionevole.
Il Collegio esclude che i fatti siano così risalenti da perdere rilevanza disciplinare, essendo il lasso di tempo conseguenza della durata del processo penale. Né rileva il proscioglimento per prescrizione di due reati: secondo Cons. Stato, sez. III, n. 3445 del 2014, l’amministrazione può legittimamente contestare la condotta oggetto dell’imputazione e applicare la sanzione sulla base di autonomi elementi tratti dagli atti del procedimento penale. Quanto all’atteggiamento collaborativo, allo stato di servizio e ai giudizi di eccellenza, essi sono stati valutati e ritenuti inidonei a incidere sull’addebito, con giudizio non manifestamente illogico.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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