Scavo per sostituzione tubazione non giustifica demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 (TAR Campania n. 2272 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di una tubazione fognaria preesistente mediante scavo di modesta entità non integra gli estremi di un intervento edilizio assoggettabile alla sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione che qualifica siffatto intervento come soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 non può, senza adeguata motivazione, irrogare il regime sanzionatorio più rigoroso previsto per le opere realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali. La sproporzione tra la consistenza minimale dell’opera e la demolizione imposta configura eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile di remota costruzione, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le ingiungeva la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto contestava la realizzazione di uno scavo di dimensioni contenute, finalizzato alla messa in opera di una tubazione per il deflusso di acque reflue provenienti dall’immobile.

La ricorrente deduceva che l’immobile era stato oggetto di opere di manutenzione straordinaria già alla fine degli anni Settanta e che la tubazione risultava preesistente e documentata nella relativa pratica edilizia. Evidenziava inoltre che il pubblico ministero aveva revocato il sequestro, qualificando l’intervento come mera sostituzione della tubazione esistente. Proponeva quindi ricorso articolando quattro motivi, con domanda cautelare accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ravvisandovi portata assorbente. Il Comune, da un lato, aveva ritenuto le opere assoggettate a SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 e, dall’altro, aveva applicato la sanzione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tale impostazione è stata giudicata intrinsecamente contraddittoria.

L’amministrazione si era limitata a richiamare la relazione di accertamento, che descriveva le opere nella loro ridotta portata, senza offrire alcun ulteriore elemento a sostegno della misura irrogata. Ne derivava una sproporzione tra la consistenza dell’intervento e la sanzione demolitoria, non giustificata nemmeno dalla non esatta collocazione temporale dell’apposizione originaria della tubazione.

Il Collegio ha sottolineato come i grafici richiamati dalla ricorrente, pur riferendosi a un’ordinanza del 1980, confermassero comunque la preesistenza della tubazione. Dirimente è risultata l’omessa considerazione della portata dei lavori, per come descritti nella relazione di accertamento richiamata nell’ordinanza impugnata, non contestata dall’amministrazione.

La Corte ha inoltre richiamato l’art. 149 d.lgs. n. 42 del 2004, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, e il punto A.15 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall’autorizzazione gli interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno. Ne conseguiva la preclusione del regime sanzionatorio più rigoroso, applicabile ai sensi dell’art. 27 del medesimo d.P.R. solo in presenza di violazioni delle prescrizioni di tutela in area vincolata, nella specie non ravvisabili.

Il provvedimento gravato si limitava a richiamare la relazione di accertamento e a qualificare le opere come abusive, senza precisare nulla sulla doverosità della demolizione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna del Comune alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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