Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5666 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il creditore agisce in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ne dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice nomina il commissario ad acta e fissa il termine per l’esecuzione. Sussistendo i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è legittima la fissazione dell’astreinte, calcolata secondo il criterio della non manifesta iniquità e con tetto massimo del dieci per cento dell’importo dovuto. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di giustificazione dell’inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di erede, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1115/2024, pubblicata il 23 maggio 2024. Il titolo accerta il diritto della dante causa alla ricostruzione della carriera pre-ruolo per determinati anni scolastici, all’attribuzione della ventunesima fascia stipendiale e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 29 maggio 2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero, rimasto inadempiente, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna al pagamento di quanto dovuto, accessori compresi, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

La sentenza è stata ritualmente notificata e risulta decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il titolo è passato in giudicato. Mancando ogni prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento delle somme spettanti e degli accessori.

Il termine per provvedere è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In via concorrente, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso provveda all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non giustifica l’inadempimento.

Quanto all’astreinte, il Collegio ha richiamato il principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. e i criteri della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm.. Il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, in una situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è individuato nel dieci per cento dell’importo dovuto, per evitare che la misura diventi fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019).

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, liquidato le spese di lite in favore della ricorrente e posto a carico dell’amministrazione gli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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