Società estinta e legittimazione a partecipare al processo di fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 30981 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione non escludono che la società, nei limiti in cui la legge ne prevede la sopravvivenza a determinati fini, conservi la capacità di stare in giudizio e la legittimazione a partecipare al processo nel quale quel provvedimento deve essere adottato. Se l’art. 10 legge fall. consente di dichiarare il fallimento della società entro l’anno dalla cancellazione, alla società estinta deve riconoscersi la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa. È priva di fondamento l’analogia tra estinzione della società e morte della persona fisica, perché la società è un ente giuridico che non preesiste al proprio riconoscimento giuridico. Né l’argomento della mancata sopportazione delle spese di lite giustifica il diniego, poiché la società fallita non sopporta mai tali conseguenze, essendo il suo patrimonio acquisito alla procedura.
Il Fatto
Il Tribunale di Benevento, su ricorso di due creditrici, dichiarò il fallimento di una società in liquidazione entro l’anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Contro la sentenza propose reclamo il cessato liquidatore, sia in proprio sia in nome e per conto della società fallita.
La Corte d’Appello di Napoli dichiarò inammissibile il reclamo proposto in proprio perché tardivo e riservò la stessa sorte al reclamo della società, ritenendo che il liquidatore non fosse legittimato a rappresentare un soggetto giuridico ormai non più esistente. Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e quale legale rappresentante, affidato a un unico motivo. Il fallimento e le creditrici sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal liquidatore, poiché nessuna censura è rivolta alla parte della sentenza che ha ritenuto tardivo il suo reclamo. L’unico motivo riguarda invece la decisione assunta sul reclamo della società in persona del liquidatore, rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 10 legge fall. e 2495 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La corte territoriale si era consapevolmente discostata dal consolidato orientamento di legittimità, sostenendo che la cancellazione priva la società della capacità di stare in giudizio e che l’art. 10 legge fall. non introduce un’eccezione volta a far sopravvivere la società quale fictio iuris ai soli fini del fallimento. Secondo il giudice del merito, sarebbe illogico ammettere tale sopravvivenza se la società estinta non può poi sopportare le conseguenze dell’iniziativa, come la condanna alle spese in caso di soccombenza.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo palesemente fondato, richiamando i numerosi precedenti di legittimità già indicati nella stessa sentenza impugnata e, da ultimo, la recente ordinanza n. 14345/2025, emessa su ricorso avverso un’identica decisione della Corte d’Appello di Napoli. Il medesimo principio è stato ribadito con riguardo all’impugnazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento fiscali e previdenziali che l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 consente di emanare verso le società estinte per un quinquennio dalla cancellazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 3625/2025.
La Corte ha osservato che se la legge consente che una società estinta sia eccezionalmente destinataria di un provvedimento giurisdizionale, è necessario riconoscerle anche la legittimazione a partecipare al processo in cui quel provvedimento va adottato. L’analogia con la morte della persona fisica è stata respinta: la società è un ente giuridico che non preesiste al riconoscimento giuridico, e la fictio iuris riferita alla società è una specificazione degli effetti dell’estinzione che il legislatore disciplina liberamente.
Quanto all’argomento per assurdo sulle spese, la Corte ha rilevato che la società fallita non sopporta mai le conseguenze dell’impugnazione in punto di spese di lite, poiché il suo patrimonio è interamente acquisito alla procedura. Il curatore e i creditori concorsuali non possono recuperare le spese affrontate per difendersi, salvo i rigorosi presupposti dell’art. 94 cod. proc. civ. e ora dell’art. 51, comma 15, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, possibilità che resta intatta anche nei confronti del liquidatore. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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