Inammissibile il motivo di appello generico e precluso l’omesso esame nella doppia conforme (Cass. civ. Sez. 2 n. 17564 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, con il ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in appello, se dalla sua partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, risultando infondate tutte le altre censure. La mancata riunione di cause connesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non integra un vizio di nullità della decisione. La censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile in presenza di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., quando le due statuizioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile un motivo di gravame per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la parte che ricorre in cassazione ha l’onere di denunciare l’errore della sentenza e di dimostrare che il motivo aveva i requisiti di specificità richiesti.
Il Fatto
Il controricorrente convenne in giudizio il ricorrente e una società, promittenti venditori di un immobile, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare. I convenuti avevano dichiarato che il fabbricato era stato realizzato senza autorizzazioni, ma che era stata presentata domanda di condono, fissando un termine per la stipula del definitivo. Dopo un primo giudizio tra le parti, il Tribunale dichiarò la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, condannandoli alla restituzione della caparra.
La Corte d’Appello rigettò l’appello proposto dal solo promittente venditore, ritenendo l’impugnazione in parte infondata e in parte inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.. Avverso tale sentenza, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dall’altra parte con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente chiarito che il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. può far parte del collegio, non versando in una situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024. La proposta non rivela funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non è una fase di riesame della proposta stessa.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell’altro promittente venditore, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Ha affermato che, anche ipotizzando un litisconsorzio necessario, la parte soccombente è priva di interesse a far valere tale vizio se dalla partecipazione del litisconsorte pretermesso non avrebbe tratto alcun vantaggio, non essendo astrattamente ipotizzabile una decisione di contenuto diverso, richiamando Sez. 3 n. 17893 del 2024.
Il secondo motivo, concernente l’omessa riunione a un giudizio instaurato contro i tecnici, è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile. La valutazione sulla riunione di cause connesse è discrezionale e non può integrare un vizio di nullità. La censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è invece preclusa dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., ricorrendo l’ipotesi di “doppia conforme”, in quanto la decisione d’appello si fonda sullo stesso iter logico-argomentativo della prima sentenza, come stabilito da Sez. 6-2 n. 7724 del 2022.
Il terzo motivo, riguardante la nullità per omesso esame di atti e documenti, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non ha denunciato l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nel dichiarare inammissibile il motivo di appello per genericità, né ha dimostrato che tale motivo possedeva i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ., come richiesto da Sez. 3 n. 18776 del 2023. In ogni caso, la censura di omesso esame sarebbe stata preclusa dalla doppia conforme e l’omessa valutazione di prove non implica nullità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., che codifica un’ipotesi di abuso del processo quando la decisione finale è conforme alla proposta.
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Nota della Redazione
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