Inutilizzabilità di titolo negoziale scaduto in sanatoria edilizia e difetto di fumus boni iuris (TAR Sardegna n. 66 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cognizione cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., difetta il fumus boni iuris allorché il titolo negoziale che consentiva al ricorrente l’utilizzo del compendio risulti pacificamente scaduto secondo gli accordi transattivi intercorsi con l’amministrazione proprietaria, la quale abbia formalmente comunicato all’ente locale la sopravvenuta inesistenza di qualsivoglia titolo di detenzione o disponibilità giuridicamente qualificata dell’immobile. Il pregiudizio allegato dal ricorrente, di natura essenzialmente economica, è suscettibile di ristoro per equivalente, mentre la sospensione del provvedimento interdittivo determinerebbe la protrazione dell’utilizzo del bene pubblico in assenza di titolo, con conseguente compromissione dell’interesse pubblico alla corretta gestione del patrimonio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento interdittivo e comunicazione di inefficacia adottato dal Comune di Cagliari con nota prot. 367107 del 24.12.2025, concernente la pratica autocertificativa in sanatoria C.U. n. 920597/2025, con obbligo di rimozione degli effetti dell’attività edilizia intrapresa. Avverso tale atto, la società deduceva l’illegittimità derivata dalla presupposta nota del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, nonché della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Cagliari sia la Regione Autonoma della Sardegna, contestando la fondatezza delle censure e la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare alla stregua dei parametri di cui all’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria propria della fase incidentale, non emergesse la sussistenza del prescritto fumus boni iuris. Al riguardo, ha rilevato che il titolo negoziale che consentiva alla ricorrente l’utilizzo del compendio risultava pacificamente scaduto, secondo quanto previsto negli accordi transattivi intercorsi con la Regione Autonoma della Sardegna. Inoltre, l’amministrazione regionale, nella sua qualità di proprietaria del bene, aveva formalmente comunicato al Comune la sopravvenuta inesistenza in capo alla società ricorrente di qualsivoglia titolo di detenzione o di disponibilità giuridicamente qualificata dell’immobile.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che il pregiudizio allegato dalla ricorrente appariva di natura essenzialmente economica e, come tale, suscettibile di ristoro per equivalente. La concessione della sospensione avrebbe invece determinato la protrazione dell’utilizzo del bene pubblico in assenza di titolo, con conseguente compromissione dell’interesse pubblico alla corretta gestione del patrimonio dell’amministrazione. Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando integralmente le spese della fase, attesa la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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