Accesso agli atti dell’ASP: interesse qualificato e strumentalità in senso ampio (TAR Sicilia n. 3594 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi non presuppone una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. Essa spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, stante l’autonomia del diritto di accesso rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa. La nozione di strumentalità va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e non richiede che l’accesso sia finalizzato esclusivamente al diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può sindacare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda né la rilevanza dei documenti: l’interesse ostensivo si valuta in astratto e ha consistenza autonoma rispetto allo scopo ultimo perseguito.
Il Fatto
Con cinque istanze del 9 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all’ASP di accedere, ai sensi della legge n. 241/1990, agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013. Le richieste di pagamento riguardavano prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito dalla ricorrente e da persone alla stessa riconducibili, ed erano state inoltrate con cinque raccomandate pervenute il 29.12.2023.
Ritenendo generiche le pretese dell’Azienda, la ricorrente chiedeva copia delle autocertificazioni poste a fondamento delle richieste, degli atti da cui risultassero prestazioni e date di erogazione, dei conteggi contabili e di ogni altro documento utilizzato nel procedimento. Non ottenendo alcun riscontro, agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. L’ASP non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Su questo presupposto la giurisprudenza ha elaborato una nozione di situazione giuridicamente rilevante più ampia dell’interesse all’impugnativa.
La legittimazione ostensiva, argomenta il giudice, si riconosce a chiunque dimostri che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso è interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima l’impugnazione dell’atto.
Da qui la lettura ampia della strumentalità: la domanda deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità del documento, senza che l’accesso debba necessariamente servire all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016.
Il giudice aggiunge un secondo criterio: quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile apprezzare la fondatezza o ammissibilità della domanda né la rilevanza degli specifici documenti, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.
Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Riconosciuto il rapporto di necessaria strumentalità tra documenti e posizione tutelata, il ricorso è accolto, con ordine all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della proposizione seriale di cause analoghe.
Nota della Redazione
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