Interdittiva antimafia: autonomia della valutazione prefettizia rispetto agli esiti penali (TAR Sicilia n. 3602 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia e la valutazione del giudice penale operano su piani distinti: la prima costituisce misura di polizia preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità e può prescindere dall’esito del processo penale, anche quando questo abbia escluso l’aggravante mafiosa o derubricato il reato. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è valutato secondo una prognosi di verosimiglianza, non di certezza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti letti unitariamente e contestualizzati nell’ambiente criminale di riferimento. Il Prefetto non è vincolato dagli esiti delle misure cautelari, purché la motivazione dia conto della connessione tra fatti, contesto parentale e settore economico. La risalenza dei fatti non dimostra, di per sé, il venir meno dell’attualità del pericolo. L’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa è legittima quando il rischio non sia occasionale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta di vendita ambulante di generi alimentari con camion attrezzati, impugnava l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catania il 2 novembre 2023 e notificata il 1° dicembre 2023, insieme agli atti istruttori presupposti, tra cui il rapporto del Gruppo Informativo Antimafia e una nota della Procura.
La vicenda originava da un alterco con concorrenti esercenti la medesima attività nel medesimo piazzale, sfociato in un procedimento penale per tentata estorsione. Il GIP aveva applicato misure di prevenzione; il Tribunale del riesame aveva derubricato il reato in tentata violenza privata e la Cassazione aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p. Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione, l’assenza di reati spia, il difetto di attualità del pericolo e l’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. 159/11.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e affronta anzitutto il nodo del rapporto tra giudizio penale e valutazione prefettizia. Le pronunce cautelari favorevoli al ricorrente non compromettono, di per sé, gli esiti del giudizio di merito, nel quale i fatti erano rimasti classificati nei termini originari, comprensivi dell’aggravante mafiosa.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui sussiste una distinzione tra valutazione giurisdizionale e valutazione amministrativa dei fatti sintomatici di contiguità criminale, perché l’informativa prefettizia è misura cautelare di polizia che si aggiunge alle misure di prevenzione giurisdizionali e può prescindere dall’accertamento penale. La logica di anticipazione della soglia di difesa sociale rende rilevanti fatti anche solo sintomatici e indizianti, senza automatismo tra esiti cautelari e interdittiva.
Il Collegio censura poi la lettura atomistica dei fatti, richiedendo una considerazione complessiva del quadro indiziario. Assume valore sintomatico che il ricorrente, potendo denunciare l’occupazione abusiva dei concorrenti, abbia invece optato per atti di particolare violenza, anche in prossimità della polizia municipale, con una pretesa di esclusiva sul piazzale tipica di una logica di dominio territoriale.
Decisivo è il profilo dei rapporti familiari con soggetti contigui a clan mafiosi locali, tra cui un soggetto che avrebbe custodito proventi illeciti in cambio di protezione. Non è decisiva la spendita o meno del nome, poiché nel contesto mafioso l’effetto intimidatorio deriva dall’oggettiva sussistenza della relazione, fatto notorio sufficiente a incutere timore.
Quanto all’attualità, i fatti del 2019 non sono così risalenti da far venir meno la significatività, né emergono elementi di dissociazione dal contesto criminale. Il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo e probabilistico, richiedendo un attendibile grado di verosimiglianza e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come ribadito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2018 e da Cons. Stato, Sez. III, n. 7890 del 2021. Il radicamento nel contesto mafioso esclude infine il carattere occasionale del rischio, rendendo legittima la mancata applicazione delle misure collaborative. Le spese sono compensate in ragione del diverso orientamento cautelare.
Nota della Redazione
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