Accesso agli atti e decorrenza del termine per impugnare la deroga urbanistica (Cons. Stato n. 4961 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione del permesso di costruire in deroga e della delibera consiliare che la autorizza, la piena conoscenza del provvedimento si perfeziona con la consegna degli atti richiesti in riscontro all’istanza di accesso, anche se effettuata al difensore del ricorrente. Da quel momento decorre il termine di impugnazione, non assumendo rilievo il successivo accesso agli elaborati progettuali e ai titoli edilizi, quando da questi non emergano profili di illegittimità diversi e ulteriori rispetto a quelli già desumibili dagli atti in precedenza ostensi. Il rifiuto di ostensione non può essere invocato quando l’amministrazione abbia in precedenza riscontrato più istanze e consegnato la documentazione, anche per il tramite di difensori diversi.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, il permesso di costruire in deroga rilasciato a una società per la riconversione e l’adeguamento funzionale di un complesso industriale, nonché la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato la deroga alle altezze di due manufatti, da dodici a ventisette metri. A fondamento dell’azione ha dedotto il difetto del presupposto applicativo della deroga, costituito dalla natura pubblica o di interesse pubblico dell’intervento; l’insufficiente motivazione sull’interesse pubblico; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione della distanza minima prevista dalle norme di attuazione del PRG e dei limiti di densità edilizia e di utilizzazione fondiaria.

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che la ricorrente avesse acquisito piena conoscenza dei provvedimenti impugnati, in relazione alle stesse criticità poi dedotte, con la documentazione ostesa nel maggio 2023, mentre il ricorso era stato notificato nel febbraio 2024. La ricorrente ha appellato la statuizione, sostenendo che in materia di distanze il termine dovesse decorrere dal completamento o dallo stato avanzato dei lavori, ovvero dal perfezionamento dell’accesso alla documentazione progettuale, avvenuto a fine dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la declaratoria di irricevibilità. Il Collegio ricostruisce analiticamente la sequenza degli accessi: l’istanza presentata nell’ottobre 2022 da un primo difensore, con accesso consentito nel dicembre 2022; la trasmissione della delibera consiliare nel febbraio 2023; la nuova trasmissione, nel maggio 2023, della delibera, della relazione istruttoria e dell’istanza di permesso di costruire in deroga; infine, l’accesso del dicembre 2023, tramite un terzo difensore, con consegna dei medesimi atti e dei due titoli edilizi.

Su questa base la Corte ritiene infondato l’assunto secondo cui il Comune avrebbe rifiutato la consegna degli atti fino all’ultima richiesta. Le doglianze relative al difetto di motivazione sull’interesse pubblico e all’omessa comunicazione di avvio del procedimento riguardano la delibera di autorizzazione della deroga, consegnata alla parte per il tramite di due diversi difensori nel febbraio e nel maggio 2023. La notifica del ricorso di primo grado è invece intervenuta nel febbraio 2024, ben oltre il termine di decadenza.

Quanto alle censure sulla violazione delle distanze e sui limiti di densità edilizia, il Collegio osserva che si tratta di profili già emergenti dalla relazione istruttoria consegnata nel maggio 2023. Dai due permessi di costruire ottenuti con l’accesso del dicembre 2023 non emergono nuovi e ulteriori profili oggetto di specifica censura che non fossero già desumibili dagli atti in precedenza ostensi.

La Corte esclude quindi che il perfezionamento dell’accesso alla documentazione progettuale possa spostare in avanti il momento della piena conoscenza utile ai fini del termine. L’appello è respinto, con conferma della decisione di irricevibilità e condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in cinquemila euro nei confronti di ciascuna parte costituita, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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